Il raddoppio dei termini non opera senza denuncia ex art. 331 c.p.p. (Cass. civ. Sez. 5 n. 15387 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di raddoppio dei termini di accertamento, per i periodi d’imposta fino al 2015, la disciplina di cui all’art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 subordina l’operatività del raddoppio alla presentazione della denuncia ex art. 331 c.p.p. entro il termine ordinario di decadenza. Una mera annotazione di Polizia giudiziaria, redatta ai sensi dell’art. 357 c.p.p., non è assimilabile alla denuncia, difettando della funzione di portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria una notizia di reato. Il processo verbale di constatazione, tuttavia, è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza, e può quindi costituire prova dell’avvenuta segnalazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, contestando l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’IVA per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La società impugnava l’atto. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo l’amministrazione finanziaria decaduta dal potere accertativo, essendo l’avviso stato notificato oltre il quarto anno dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi.
I giudici di primo grado escludevano l’operatività del raddoppio dei termini, mancando una denuncia penale per reati tributari, essendosi la Guardia di Finanza limitata a inoltrare alla Procura una segnalazione di Polizia giudiziaria. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando che la segnalazione non poteva essere assimilata a una formale denuncia. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per difetto di specificità. Sul punto, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui il processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza. L’amministrazione finanziaria ha quindi correttamente utilizzato tale atto per provare l’avvenuta segnalazione da parte della Polizia giudiziaria.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Il raddoppio dei termini di accertamento richiede, per i periodi d’imposta fino al 2015, la presentazione di una denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. A tale adempimento, condensato in un atto tipico, non può essere assimilata per analogia una mera annotazione di Polizia giudiziaria, la cui funzione è quella di documentare l’attività investigativa svolta, non di dare impulso al procedimento penale.
La Corte ha ulteriormente osservato che il contenuto dell’annotazione in esame non era coerente con una segnalazione circostanziata di ipotesi di reato, limitandosi a evidenziare mere “criticità” e riservandosi un maggior dettaglio attraverso mirati accessi. L’assenza di iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., a fronte dell’obbligatorietà dell’azione penale, ha confermato che l’atto non era stato inteso come una denuncia.
La Suprema Corte ha infine precisato che la riforma del 2015 ha introdotto la regola della necessaria presentazione della denuncia entro il termine ordinario e che il raddoppio non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza. Nel caso di specie, essendo l’accertamento relativo al 2014, il termine ordinario di decadenza scadeva il 31.12.2019 e la segnalazione, comunque successiva, non poteva giustificare il raddoppio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente anche alle maggiori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per aver aderito al procedimento di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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