Unicità del disegno criminoso e insindacabilità del giudizio di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 4163 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti. L’istante che invoca la continuazione ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, essendo irrilevanti la mera contiguità cronologica degli addebiti o l’identità dei titoli di reato. Il programma criminoso non può essere confuso con una concezione di vita improntata al crimine, sanzionata da istituti quali la recidiva e l’abitualità, secondo un parametro opposto a quello del favor rei sotteso alla continuazione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per più violazioni della normativa sugli stupefacenti, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di riunire i reati giudicati con quattro diverse sentenze sotto il vincolo della continuazione. La Corte di Appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, aveva respinto l’istanza, ritenendo insussistente un’unità ideativa che accomunasse i fatti commessi in un arco temporale di quasi due anni. Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo censure che, secondo la prospettazione difensiva, involgevano un difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rammentato che l’individuazione dei criteri da cui desumere l’esistenza di una volizione unitaria è stata compiuta dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cui il ricorrente aveva evidentemente fatto riferimento per contestare la decisione di merito. La Corte ha osservato che il provvedimento impugnato aveva correttamente giustificato il diniego, rilevando che, sebbene i reati fossero omogenei perché tutti concernenti la violazione della normativa sugli stupefacenti, non emergevano elementi per ritenere che al momento della commissione del primo fatto il soggetto avesse già programmato le successive violazioni.
I giudici di legittimità hanno poi ribadito il principio per cui l’accertamento degli indici di unicità del disegno criminoso costituisce un apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia immune da vizi logici. A tale riguardo è stata richiamata la pronuncia Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022 che qualifica il giudizio come rimesso al giudice di merito. Si è altresì specificato che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, dovendo alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori tra condotte che non si risolvano in una mera adesione a un sistema di vita criminoso.
Quanto all’ultimo profilo di doglianza, la Corte ha ritenuto radicato il principio per cui l’istante ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti di segno contrario. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tale criterio, evidenziando che le ragioni del diniego risiedevano nell’assenza di elementi sintomatici di un progetto unitario, laddove la mera contiguità cronologica e l’identità dei titoli di reato rappresentano indici di un’abitualità criminosa, piuttosto che di un programma ideativo predefinito.
Le censure difensive, lungi dal denunciare un effettivo vizio motivazionale, sollecitavano una nuova valutazione nel merito delle risultanze, non consentita in sede di legittimità. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
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Nota della Redazione
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