Totalizzazione estera infrannuale e valorizzazione immediata ai fini della misura (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 44 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, qualora il periodo di contribuzione maturato in uno Stato membro sia inferiore ad un anno e in quello Stato non sorga alcun diritto a prestazione, l’istituzione competente dello Stato che liquida la pensione deve valorizzare la contribuzione estera sia ai fini del diritto sia ai fini della misura del trattamento. Tale valorizzazione opera alla data della liquidazione della pensione in Italia e non può essere differita al compimento dell’età pensionabile prevista dalla legislazione dello Stato estero. La circolare INPS n. 119 del 2012, ove interpretata nel senso del rinvio temporale, non trova sostegno nel dato normativo e si pone contra legem. Il sistema del c.d. doppio calcolo resta riservato ai soli periodi esteri superiori all’anno.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo dal 2.6.2022, ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo, anziché con il sistema misto, e il pagamento dei maggiori ratei arretrati. Egli ha dedotto di aver maturato al 31.12.1995 più di 18 anni di servizio utile, computando anche un periodo di sei mesi di contribuzione versata in Germania negli anni 1980 e 1981.
L’INPS ha resistito sostenendo che, essendo il periodo estero inferiore all’anno, la contribuzione tedesca avrebbe potuto essere valorizzata solo al raggiungimento dell’età pensionabile prevista in Germania (66 anni e 8 mesi per i nati nel 1962), con liquidazione come pensione differita. La divergenza riguarda dunque il momento in cui i contributi esteri rilevano ai fini della misura del trattamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce l’istituto della totalizzazione, richiamando il Regolamento CEE n. 1408/1971 e il Regolamento CE n. 1606/98, che hanno esteso la tutela ai dipendenti pubblici che abbiano prestato parte dell’attività in altro Stato membro. La Cass., Sez. Lav., n. 11932/2008 ha chiarito che il cumulo dei periodi è pur sempre necessario come modalità di calcolo, dovendosi raffrontare pensione autonoma e pensione totalizzata ed erogare la più favorevole.
La Corte rileva però che il sistema del doppio calcolo è previsto solo quando il periodo estero supera l’anno. Nel caso in esame è pacifico che la contribuzione tedesca sia infrannuale e che, quindi, non debba procedersi al doppio calcolo. La stessa difesa dell’INPS ha superato la posizione iniziale dopo i chiarimenti della relazione della Direzione provinciale.
Il nodo residuo attiene al momento della valorizzazione ai fini della misura. Secondo il giudice la tesi dell’istituto, basata sulla circolare n. 119 del 2012, non trova sostegno nel dato normativo. L’art. 57 del Reg. n. 883/2004 prevede che i periodi inferiori ad un anno siano presi in considerazione dall’istituzione competente ai fini dell’art. 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), calcolando la prestazione come se tutti i periodi fossero maturati sotto la legislazione applicata, alla data della liquidazione.
Nessuna disposizione impone il differimento al compimento dell’età pensionabile estera, presso uno Stato in cui il lavoratore non vanta alcun diritto. La circolare richiamata rinvia solo a un precedente messaggio del 1996, senza base normativa. La valorizzazione deve dunque essere immediata.
Poiché i sei mesi esteri consentono di superare al 31.12.1995 la soglia dei 18 anni, il sistema applicabile è quello retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 1.1.2012. Il ricorso è accolto, con condanna dell’INPS al ricalcolo e al pagamento delle maggiori somme, maggiorate di interessi legali e, se superiori, di rivalutazione monetaria secondo le Sezioni Riunite n. 6/2008/QM. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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