Correzione dell’errore materiale nel dispositivo e indicazione del reale beneficiario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17374 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione, consistente nell’indicazione di un soggetto diverso da quello effettivamente destinatario della condanna alle spese, è emendabile con il procedimento di correzione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. L’errore che sia frutto di mera disattenzione, e non investa la formazione della volontà decisoria, resta infatti estraneo alla sostanza della decisione e può essere eliminato in via autonoma. Il rimedio opera anche quando il provvedimento da correggere sia un’ordinanza della Suprema Corte, e la correzione si esegue con annotazione a margine dell’originale. Sul procedimento di correzione non si provvede sulle spese.
Il Fatto
La società resistente ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione, con cui era stata respinta la domanda di una pensionata, titolare di trattamento di reversibilità, volta ad accertare il diritto al computo di un’indennità di incentivazione nella base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale. Nel dispositivo di quella decisione i ricorrenti, quali eredi della pensionata, erano stati condannati a pagare le spese di lite in favore dell’Inps invece che della società datrice di lavoro, già parte del giudizio. La questione arriva così davanti alla Corte per la sola correzione del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’errore come frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il rimedio della correzione dell’errore materiale. L’indicazione del soggetto sbagliato nel dispositivo non ha inciso sulla formazione della volontà decisoria, che resta quella espressa nella parte motiva.
La Corte ha quindi accolto il ricorso nei termini riportati in dispositivo, disponendo che nell’ordinanza impugnata sia corretta l’indicazione “Inps”, che deve leggersi ed intendersi come il diverso soggetto effettivamente destinatario della condanna.
Il riferimento normativo è all’art. 391-bis cod. proc. civ., che consente la correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Suprema Corte mediante procedimento camerale.
Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, citando Cass. Sez. un. n. 9438 del 2002, Cass. n. 10203 del 2009 e Cass. n. 21213 del 2013, e dispone l’annotazione della correzione a margine dell’originale del provvedimento.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha stabilito che non vi è luogo a provvedere, in coerenza con la natura del rimedio, che non introduce un autonomo giudizio di impugnazione.
Nota della Redazione
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