Transazione intervenuta e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 883 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La transazione perfezionata tra le parti di un giudizio amministrativo, implicando un aliquid datum aliquid retentum e dunque reciproche rinunce, non integra la cessazione della materia del contendere, ma la diversa ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, posta in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. Quando invece la situazione sopravvenuta non realizza la piena e irretrattabile soddisfazione del diritto o dell’interesse legittimo, ma si sostanzia in un accordo transattivo con reciproche concessioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con esonero di ogni valutazione nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un oleificio in Martina Franca, era proprietario di un’area pertinenziale di mq. 260 destinata a carico, scarico e stoccaggio merci. Con provvedimenti del 2011 il Comune ne aveva disposto l’acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Con sentenza del 25 ottobre 2012 il TAR aveva annullato quei provvedimenti.
Su tale premessa il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto, patrimoniale e non, per complessivi € 346.350,00, deducendo la sussistenza degli elementi della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Il Comune si è costituito con mera costituzione formale. Dopo una lunga serie di rinvii concordati, in vista di trattative di bonario componimento, le parti hanno depositato istanza congiunta il 7 maggio 2024, dichiarando la definizione transattiva della causa e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la fattispecie alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3493 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 559 del 2022. Da tali precedenti si ricava la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La prima definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, realizzata dall’Amministrazione con un provvedimento spontaneo e non esecutivo di un ordine giudiziale. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
La seconda presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice.
Nel caso concreto le parti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, dando atto di una transazione relativa all’area oggetto di causa. Il Tribunale rileva che l’accordo implica un aliquid datum aliquid retentum, ossia una situazione in cui entrambe le parti accettano reciproche rinunce. Manca, pertanto, quella integrale e unilaterale soddisfazione dell’interesse del ricorrente che sola giustificherebbe la cessazione della materia del contendere.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con esonero di ogni altra valutazione nel merito. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e dell’espressa dichiarazione delle parti in tal senso.
Nota della Redazione
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