Cessazione della materia del contendere per accredito della carta docente (TAR Lombardia n. 3392 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al riconoscimento della carta docente, la sopravvenuta dimostrazione dell’avvenuto accredito delle somme dovute determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone il decorso del termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, successivo alla notifica della sentenza. Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente in via virtuale e liquidate in misura ridotta, trattandosi di controversia seriale che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata con richiesta di adempimento al Ministero il 24 ottobre 2025, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la carta docente nell’importo di 500,00 euro per l’anno scolastico 2023/2024.
La ricorrente, avendo il Ministero omesso di dare esecuzione al provvedimento, ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola configurabile in ragione del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dopo la notifica della sentenza con richiesta di adempimento.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente allegato con memoria depositata il 3 giugno 2026 l’avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta docente. Tale circostanza ha reso sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, configurandosi l’integrale soddisfazione della pretesa azionata in executivis.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente. La liquidazione è stata contenuta in misura ridotta (800,00 euro per compensi e spese, oltre IVA e CPA e contributo unificato), in ragione del limitato impegno difensivo richiesto in una causa di natura seriale, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Sul punto il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Sez. VII, n. 331 del 2026 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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