Il transit point è requisito di esecuzione e non di partecipazione (TAR Sicilia n. 1557 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta, l’indicazione da parte dell’aggiudicataria di un punto di stoccaggio (c.d. transit point) a giustificazione del contenimento dei costi di trasporto non costituisce modifica dell’offerta e rientra nella sfera organizzativa dell’imprenditore. In assenza di diversa ed espressa previsione della legge di gara, la disponibilità di tale bene costituisce requisito di esecuzione del contratto e non requisito di partecipazione: non se ne esige il possesso già al momento di presentazione dell’offerta, né la relativa certificazione di qualità. La distinzione tra le due categorie di requisiti trova fondamento nel principio di netta separazione tra fase di gara e fase di esecuzione, non potendo i requisiti dell’una interferire con l’altra. Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica ed è espressione di potere tecnico-discrezionale insindacabile nel merito, salvo manifesta e macroscopica irragionevolezza.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata nella gara ponte indetta dall’ARNAS per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria, impugna l’aggiudicazione del lotto 1 in favore della controinteressata, che aveva offerto un ribasso del 50,88 % a fronte di un importo unitario a base d’asta di € 6,25 per giornata di degenza. Un precedente ricorso avverso gli atti di gara era stato dichiarato inammissibile; un secondo ricorso aveva ottenuto l’annullamento per l’omessa attivazione della verifica facoltativa di anomalia, con assorbimento delle altre censure.

In ottemperanza, la stazione appaltante ha svolto la verifica: il RUP ha ritenuto congrua l’offerta e la Commissione ha rielaborato la graduatoria, con successiva aggiudicazione. La ricorrente censura la sottostima dei costi di trasporto, la genericità del transit point e la sua asserita mancanza di certificazione, deducendo in subordine vizi del bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. I primi sono necessari per accedere alla gara e devono sussistere sin dalla presentazione dell’offerta; i secondi attengono ai mezzi necessari all’esecuzione della prestazione e, di regola, costituiscono condizione per la stipulazione del contratto. La qualificazione del requisito si desume dalla lex specialis, che deve essere chiara.

Applicando tale criterio, il Tribunale ritiene che l’indicazione del transit point, in sede di giustificazioni e a fronte di uno stabilimento di lavaggio collocato fuori regione, rientri nell’ambito organizzativo dell’imprenditore e pertenga alla fase esecutiva. Non è esigibile che il concorrente predisponga già prima della gara ogni aspetto esecutivo, pena la preclusione per gli operatori non già attivi in loco e l’ingiustificato privilegio degli operatori locali. Nel corso del giudizio la controinteressata ha comunque prodotto il contratto di locazione dell’immobile.

Quanto alla certificazione, il capitolato richiede che l’operatore abbia attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC, certificato da organismo accreditato. Il Collegio esclude che la certificazione debba riguardare il singolo punto di stoccaggio: è il sistema ad essere certificato, non la sede o il luogo. La tesi contraria, oltre a non trovare conforto nella documentazione di gara, confligge con i principi del favor partecipationis, di proporzionalità e di ragionevolezza.

Le censure sulla sottostima dei costi effettivi sono dichiarate infondate. La Corte ribadisce che la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e che le stime previsionali presentano un ineliminabile margine di elasticità: è sufficiente che l’offerta risulti ex ante ragionevole e attendibile. La scomposizione analitica delle voci di costo operata dalla ricorrente invade la sfera organizzativa della concorrente. Le doglianze sul peso della biancheria e sui costi di trasporto non superano le valutazioni del RUP.

Il motivo subordinato è dichiarato inammissibile e infondato, richiamando precedenti della stessa Sezione e del C.G.A. sulla medesima legge di gara. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese, e il Collegio dispone la trasmissione della decisione alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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