Rifiuti abbandonati su fondo privato: obblighi di custodia e colpa del proprietario (TAR Puglia n. 201 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rifiuti abbandonati il proprietario del fondo non è titolare di un autonomo obbligo di attivare un servizio di vigilanza a protezione dell’area. Egli è però tenuto a impedire, o quantomeno a rendere difficoltoso, l’accesso di terzi mediante recinzioni, cancelli e cartelli, mantenendo efficienti nel tempo tali misure. La mancata adozione di simili cautele integra il profilo di colpa che consente all’amministrazione di imputare al proprietario l’obbligo ripristinatorio ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. L’ordinanza di rimozione deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ma la norma non impone che il sopralluogo avvenga in contraddittorio: è sufficiente che l’accertamento delle responsabilità si svolga all’esito del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno individuato al foglio 47, particella 49, impugna l’ordinanza sindacale con cui il Comune gli ha ingiunto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti ivi abbandonati, consistenti in vetro, gomma e metallo derivanti da lastre di vetrocamera in frantumi.
Il provvedimento si fonda sull’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorrente deduce la violazione delle facoltà partecipative, l’assenza di contraddittorio in sede di sopralluogo, la carenza istruttoria e l’illegittima configurazione di una responsabilità oggettiva da posizione basata sulla sola titolarità del diritto di proprietà, senza prova di dolo o colpa. Eccepisce inoltre l’inammissibilità della costituzione del Comune per difetto di preventiva delibera autorizzativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di rito richiamando l’indirizzo secondo cui, in mancanza di diverse prescrizioni statutarie, è sufficiente ai fini del conferimento del mandato difensivo la volontà espressa dal Sindaco quale organo di rappresentanza dell’ente, richiamando TAR Lazio Latina, Sez. I, n. 640 del 2024.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il perimetro dell’obbligo del proprietario. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 10433 del 2022, si afferma che non sussiste l’obbligo di attivare un servizio di vigilanza, ma il proprietario deve impedire o rendere difficoltoso l’accesso sull’area e mantenere efficienti le misure di protezione. Nel caso concreto il Comune ha motivato sulla mancata chiusura del fondo, sull’assenza di cancello e di cartelli, riscontrate in sede di sopralluogo.
La colpa è dunque ravvisata nella riscontrata mancanza di misure idonee a impedire l’abbandono. Non rileva il muretto laterale, che non ostacola il transito veicolare. Quanto alla dedotta servitù di passaggio, il Collegio osserva che manca prova documentale della stessa e dell’interclusione dei fondi limitrofi.
Il Tribunale esamina poi la censura sull’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. La norma non prevede che il sopralluogo avvenga in contraddittorio, ma solo che l’accertamento delle responsabilità segua al contraddittorio procedimentale. Nel caso di specie il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento e il ricorrente ha depositato una puntuale memoria, senza contestare il fatto oggettivo della presenza dei rifiuti. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. I, n. 310 del 2024, secondo cui l’ordinanza deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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