Sei scatti stipendiali, servizio utile include i periodi riscattabili (Cons. Stato n. 2527 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, il requisito dei trentacinque anni di servizio utile richiesto per il collocamento in quiescenza non coincide con il servizio effettivo computabile ai fini del trattamento di fine servizio secondo il d.P.R. n. 1032/1973. Esso va inteso, alla luce dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, come il servizio valutabile ai fini di pensione e comprende quindi anche i periodi riscattabili risultanti dai prospetti dell’INPS. Ne consegue che il requisito sussiste anche quando il dipendente abbia maturato l’anzianità utile solo includendo tali periodi. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità non è perentorio, ma la relativa statuizione non è oggetto di impugnazione.
Il Fatto
Un gruppo di ex appartenenti all’Arma dei carabinieri e all’Esercito italiano chiedeva al TAR Lombardia l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il Tribunale, nella resistenza dell’INPS, accoglieva il ricorso per alcuni ricorrenti e condannava l’Istituto al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali e spese di lite; dichiarava l’estinzione per rinuncia per altri e compensava le spese.
L’INPS appellava la decisione limitatamente alla posizione di un ricorrente, sostenendo che questi fosse privo del requisito dei trentacinque anni di servizio alla data del collocamento in quiescenza. L’appellato resisteva, deducendo che il servizio utile rilevante non coincide con quello computabile ai fini del solo trattamento di fine servizio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato individua la questione nella latitudine applicativa dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, che subordina il beneficio, per il personale che chiede il collocamento in quiescenza, al possesso di cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. L’appellante sostiene che tale espressione designi il servizio effettivo, cioè il solo servizio computabile ai fini del trattamento di fine servizio secondo la disciplina restrittiva del d.P.R. n. 1032/1973.
La Sezione ritiene la tesi infondata e richiama il proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, sez. II, n. 10019 del 17 dicembre 2025, secondo cui il servizio utile è quello valutabile ai fini di pensione e include anche i periodi riscattabili indicati nei prospetti prodotti dall’INPS, non essendo limitato al servizio effettivo.
A sostegno, la decisione valorizza l’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, che al comma 4 dichiara ricongiungibile il servizio militare comunque prestato ai fini del trattamento previdenziale e al comma 6 prevede la riscattabilità, ai fini dell’indennità di fine servizio, dei periodi pre-ruolo e di quelli utili ai fini previdenziali. La formulazione della norma conferma dunque che il perimetro del servizio utile non si esaurisce nel servizio effettivo.
La Corte rileva che dalla pronuncia richiamata non è dato discostarsi e che essa riflette un principio di diritto che attesta l’infondatezza dell’appello. L’appello è quindi respinto. Le spese del grado sono compensate, in ragione della particolarità della vicenda e della recente affermazione dell’orientamento.
Nota della Redazione
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