Nullità della notifica PEC non opposta e decadenza dal ricorso (TAR Sicilia n. 1562 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione via PEC del provvedimento di revoca del nulla osta all’indirizzo indicato nell’istanza come recapito per le comunicazioni, tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore, è idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione anche nei confronti del lavoratore stesso. Il ricorso notificato oltre i sessanta giorni è irricevibile. L’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. è funzionale a consentire al difensore di controdedurre in attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; il procuratore che non presenzi in udienza o in camera di consiglio rinuncia a tale facoltà e non può dolersi della relativa omissione. L’irricevibilità del ricorso preclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, impugna il provvedimento con cui lo Sportello unico ha revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciato su istanza del datore di lavoro. La revoca si fonda sulla mancata integrazione documentale richiesta all’indirizzo fornito in sede di domanda.
Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento e chiede l’annullamento, previa misura cautelare. L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, non essendo il ricorso proposto dall’istante datore di lavoro, e per carenza di interesse, non essendo allegata alcuna causa di forza maggiore. Con decreto n. 131 del 14 aprile 2025 l’istanza cautelare monocratica è rigettata. All’udienza camerale dell’8 maggio 2025 il Collegio rileva ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile irricevibilità per tardività della notificazione e dà avviso della decisione in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla tempestività del ricorso. Il provvedimento impugnato è stato emesso il 17 giugno 2024; dalla documentazione depositata dall’Amministrazione risulta che esso è stato comunicato via PEC il 20 dicembre 2024 all’indirizzo riportato nell’istanza di nulla osta come recapito per le comunicazioni, riferito tanto al datore di lavoro quanto al lavoratore.
Da tale comunicazione decorre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il ricorso, notificato via PEC il 4 aprile 2025, è dunque irricevibile per tardività. La circostanza che la notifica non sia stata materialmente ricevuta dal ricorrente non assume rilievo autonomo, poiché il recapito era stato indicato nell’istanza come quello destinato alle comunicazioni.
Il Collegio affronta poi il profilo dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., rilevato in camera di consiglio in assenza della difesa del ricorrente. Richiamata la giurisprudenza amministrativa sul punto — TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 3223 del 2022 e TAR Puglia – Lecce, Sez. I, n. 429 del 2022 — si afferma che la ratio della disposizione è offrire ai difensori la possibilità di controdedurre in attuazione del diritto di difesa. Il procuratore che non presenzi rinuncia a tale facoltà, con la conseguenza che nessuna nullità può essere dedotta.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio precisa che, ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, l’irricevibilità del ricorso ne preclude l’ammissione, nonostante la richiesta anticipata e provvisoria presentata all’apposita Commissione presso il TAR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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