Transito del personale aeronavigante del Corpo forestale e criteri di priorità (Cons. Stato n. 4894 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di destinazione del personale del disciolto Corpo forestale, dettati dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, operano in ordine rigorosamente gerarchico. Il criterio della lett. a) — impiego nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite — ha carattere prioritario e assorbente; i criteri delle lett. b) e c) costituiscono parametri autonomi e subordinati, attivabili solo quando quello prioritario non consenta di individuare un numero sufficiente di unità funzionalmente coerenti. Ne deriva la legittimità dei sottocriteri tecnico-operativi dettati in via attuativa per graduare internamente il criterio principale, senza che ciò integri eccesso di potere o inversione gerarchica tra i parametri. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del limite numerico del contingente aeronavigante, espressione di discrezionalità del legislatore delegato.
Il Fatto
L’appellante, ex ispettore del Corpo forestale dello Stato, era in servizio presso le linee volo dedicate allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei. A seguito dell’assorbimento del Corpo nell’Arma dei carabinieri disposto dal d.lgs. n. 177/2016, egli non risultò in posizione utile per l’assegnazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fu destinato ai carabinieri con decreto ministeriale.
Ritenuta lesiva delle proprie competenze l’assegnazione, e contestata la legittimità dei criteri applicati, l’interessato impugnò i provvedimenti. Il TAR Abruzzo respinse il ricorso. Proposto appello, il Consiglio di Stato è stato investito delle censure relative alle modalità di selezione del personale aeronavigante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’art. 7 del d.lgs. n. 177/2016 ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri, con limitate eccezioni, e che l’art. 12 ha regolato il transito del personale secondo contingenti fissati nella Tabella A. Per il Corpo dei vigili del fuoco la dotazione è stata poi rideterminata, con copertura integrale del contingente degli ispettori.
Passando al primo profilo, il Consiglio esclude che, a fronte dell’eccedenza di personale delle linee volo rispetto al limite di legge, l’amministrazione dovesse ricorrere ai criteri delle lett. b) e c). Questi ultimi, si legge, non operano in via integrativa o correttiva, ma sono parametri autonomi e subordinati, attivabili solo in caso di insufficienza del criterio prioritario. La conclusione trova conferma nel parere della Commissione speciale che riconosce la palese priorità della lett. a), volta ad attuare la corrispondenza tra funzioni trasferite e personale. L’individuazione di sottocriteri tecnico-operativi risponde alla ratio di preservare continuità e competenza nel servizio antincendio, coerentemente con la flotta effettivamente trasferita.
Quanto alla ragionevolezza dei sottocriteri per gli specialisti, la Corte ritiene coerente l’inclusione del personale CAMO addetto al mantenimento dell’aeronavigabilità continua, richiamando l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 177/2016. Anche la valorizzazione della licenza LMA sull’elicottero NH500, non trasferito, costituisce indicatore oggettivo di specializzazione, applicato in via subordinata rispetto ai criteri correlati ai mezzi trasferiti.
La ripartizione interna delle unità con criterio di proporzionalità non è censurabile, rispondendo a esigenze organizzative e di continuità tecnica, né l’appellante ha indicato un metodo alternativo preferibile. Il difetto di istruttoria è escluso: la mera frequentazione del corso per coadiutori non integrava i requisiti richiesti, non essendo documentata la concreta esperienza di impiego sulla linea.
Infine, la questione di costituzionalità del limite di 96 unità è manifestamente infondata. La continuità delle competenze non impone di replicare l’assetto preesistente, ma richiede coerenza qualitativa delle risorse; il contingente deriva da una valutazione discrezionale compatibile con la legge delega n. 124/2015 e già avallata dalla Corte costituzionale n. 170 del 2019. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda e l’esistenza di precedenti difformi.
Nota della Redazione
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