Improcedibilità del giudizio sul silenzio per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 12096 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotti il provvedimento conclusivo del procedimento, ancorché di contenuto negativo. La sopravvenuta adozione del provvedimento, infatti, fa venir meno l’interesse del ricorrente alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, poiché l’inerzia contestata è venuta meno. Le censure avverso il provvedimento sopravvenuto non possono essere dedotte mediante memoria difensiva, ma devono essere proposte nelle forme proprie del ricorso per motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità delle doglianze irritualmente formulate.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva chiesto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e, successivamente, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 27, lettera e), d.lgs. n. 286/1998 e 40 d.P.R. n. 394/1999, per svolgere attività di assistenza domestica alle dipendenze di una connazionale. A fronte del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e dalla Questura di Roma, la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 35 e 85 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna delle amministrazioni a provvedere.
Nel corso del giudizio, il collegio aveva richiesto chiarimenti in merito al lamentato malfunzionamento del sistema informatico, con ordinanza del 22 aprile 2026. L’amministrazione ha tuttavia rappresentato di aver emesso, in data 18 maggio 2026, un decreto di irricevibilità dell’istanza, a causa della mancata produzione della documentazione richiesta con il preavviso di rigetto del 15 aprile 2026. La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento con memoria depositata il 19 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, con l’adozione del provvedimento di irricevibilità dell’istanza, l’amministrazione ha definito il procedimento, venendo meno l’inerzia contestata con il ricorso. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio, essendo venuto meno l’oggetto della domanda, che mirava ad ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere. La circostanza che il provvedimento sopravvenuto sia di contenuto negativo non rileva, dal momento che l’interesse del ricorrente può essere soddisfatto solo attraverso l’impugnazione del provvedimento stesso, non attraverso la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Quanto alle censure avverso il provvedimento di irricevibilità, il collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché le stesse erano state dedotte con memoria difensiva e non con l’atto di motivi aggiunti, unica sede processuale idonea per contestare i provvedimenti sopravvenuti al ricorso introduttivo e non depositati né notificati.
La natura processuale della definizione della controversia ha infine integrato i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, disponendo la segreteria per l’oscuramento dei dati personali delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.