Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: dichiarazione resa a verbale di udienza (TAR Marche n. 904 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa a verbale d’udienza con la quale la parte ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito del giudizio prescinde dall’esame del merito delle censure proposte e legittima la compensazione delle spese di lite, qualora le altre parti non si oppongano e vi aderiscano espressamente.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale aveva impugnato, chiedendone la sospensione, il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di riqualificazione di un deposito di stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi in impianto di liquefazione del gas metano di rete (GNL), da realizzare nel Comune di Pesaro dalla società controinteressata. Il ricorso era esteso, in via presupposta, al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

Si erano costituite per resistere le amministrazioni intimate e la società controinteressata, mentre non si erano costituite le altre amministrazioni evocate. Nell’udienza pubblica di discussione, la parte ricorrente aveva dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dalla parte ricorrente a verbale dell’udienza pubblica del 10 giugno 2026, con la quale la stessa aveva espressamente affermato di non avere più interesse alla decisione.

I giudici hanno pertanto applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla decisione. La circostanza che la rinuncia all’esito del giudizio non sia stata formalizzata con le modalità proprie dell’art. 84 cod. proc. amm. non ha impedito la definizione in rito, essendo la sopravvenuta carenza di interesse rilevabile anche d’ufficio e comunque attestata dalla dichiarazione resa in udienza.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha rilevato che le altre parti, pur non avendo nulla osservato in ordine alla declaratoria di improcedibilità, avevano aderito alla loro compensazione. In applicazione del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle censure di merito volte a contestare la legittimità del giudizio positivo di compatibilità ambientale e degli atti endoprocedimentali presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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