Transito nei ruoli civili e aspettativa per infermità: l’onere istruttorio del Ministero (TAR Puglia, Sez. II, n. 705 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di transito del personale militare nei ruoli civili della Difesa, il raggiungimento del periodo massimo di 150 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, a decorrere dalla domanda di transito, può costituire il presupposto per l’adozione del provvedimento di riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo ai sensi dell’art. 26 della legge n. 187/1976. La corretta applicazione di tale disciplina richiede, tuttavia, che l’Amministrazione dimostri con precisione la durata complessiva dell’aspettativa fruita dall’interessato, il suo eventuale stato di aspettativa al momento della domanda di transito, e che, al momento dell’assunzione nei ruoli civili, non residuassero giorni di aspettativa con retribuzione totale o ridotta. Il giudice amministrativo, ove la documentazione prodotta risulti insufficiente o parziale, può disporre un’istruttoria volta a chiarire i presupposti fattuali del provvedimento, prima di pronunciarsi nel merito.
Il Fatto
La parte ricorrente, dipendente civile della Difesa in servizio presso la sede di Taranto, ha impugnato l’atto dispositivo del 20.05.2025 con cui l’Amministrazione ha disposto la “riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo per assenza per malattia superiore al 150° giorno dalla domanda di transito”. Il provvedimento traeva origine dal giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato reso il 12.03.2024 e dalla conseguente domanda di transito nei ruoli civili presentata dall’interessato il 29.03.2024. Avverso tale determinazione, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, deducendo la violazione dei presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, costituitosi il contraddittorio con il Ministero della Difesa, il quale ha depositato una sintetica relazione e una documentazione ritenuta parziale, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi prima di ogni valutazione sul merito della controversia. Il Collegio ha osservato che la recente giurisprudenza amministrativa, richiamando il T.a.r. Cagliari, Sez. I, sentenza n. 581 del 27.03.2026, si è espressa su casi sovrapponibili, rendendo opportuno un approfondimento istruttorio sulle specifiche circostanze fattuali della vicenda.
L’istruttoria disposta è volta a chiarire quattro punti fondamentali. In primo luogo, l’Amministrazione è chiamata a specificare l’esatto periodo di fruizione dell’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, precisando se essa sia proseguita fino al giorno antecedente l’assunzione in servizio come dipendente civile. In secondo luogo, deve essere accertato se l’interessato fosse già in aspettativa al momento del giudizio di inidoneità del 12.03.2024 e della conseguente domanda di transito del 29.03.2024, e per quanto tempo.
Il Collegio ha inoltre richiesto di quantificare i giorni complessivi di aspettativa fruiti nel quinquennio di riferimento di cui all’art. 912, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. Infine, e in modo decisivo, l’ente è chiamato a verificare se, al momento della sottoscrizione del contratto nei ruoli civili, sommati gli eventuali giorni antecedenti alla domanda di transito e decurtato il periodo di durata massima di 150 giorni durante il quale vige il regime speciale, residuassero ancora giorni di aspettativa con retribuzione totale o ridotta al 50%, alla luce di quanto prescritto dall’art. 26 della legge n. 187/1976.
Il TAR ha concesso all’Amministrazione un termine di 90 giorni per adempiere, dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza ad opera della parte ricorrente, e ha fissato per il prosieguo la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027. L’ordinanza, sospesa ogni pronuncia sul ricorso, evidenzia come il giudice amministrativo, pur in presenza di un consolidato orientamento, ritenga imprescindibile l’accertamento puntuale dei presupposti di fatto per valutare la legittimità della riduzione degli assegni, onerando l’Amministrazione di una documentata relazione a chiarimenti corredata dalla documentazione necessaria.
Nota della Redazione
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