La nomina del commissario ad acta esclude l’astreinte per la Carta docente (TAR Veneto n. 288 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla sentenza passata in giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta non solo per la manifesta iniquità, ma anche in presenza delle altre ragioni ostative che connotano la specialità del debitore pubblico. Integrano tali ragioni la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente e la mole del contenzioso seriale.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza n. 766/2024, pubblicata il 26.11.2024 dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 1.000,00.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la parte ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione: la sentenza ottemperanda risulta notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che attribuisce alle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali la qualità di titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla ricorrente.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto di condanna, esclusi ulteriori accessori, poiché tale importo non è equiparabile a voci retributive. Ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, e che non si dà luogo ad alcun compenso, trattandosi di funzione affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che, muovendo dalla specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico le giustifichino in concreto, richiamando T.A.R. Campania, Salerno, n. 2501 del 2021 e T.A.R. Lazio, n. 9022 del 2018. Ha valorizzato inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, e la mole del contenzioso seriale sul dispositivo digitale. Le spese sono state liquidate in € 440,70, ridotte della metà per il carattere seriale della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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