Silenzio sul procedimento concessorio demaniale e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1973 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di concessione demaniale marittima avviato ad istanza di parte, articolato dal D.A. n. 34/GAB del 19.2.2025 tra competenze comunali e regionali, impone al Comune di concludere la fase istruttoria e di pubblicazione dell’avviso di concessione. L’inerzia dell’amministrazione comunale in un passaggio precedente a quello conclusivo determina un congelamento del procedimento, senza un formale provvedimento di diniego impugnabile, e integra violazione dell’obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio e condanna l’amministrazione a concludere la parte di procedimento di propria competenza, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune resistente, nel marzo 2025, un’istanza di affidamento ventennale in concessione di un bene demaniale marittimo per realizzare un solarium con area ristorazione. L’amministrazione ha dapprima inviato un preavviso di rigetto e, dopo il riscontro della ricorrente, ha chiesto un’integrazione documentale. Ha poi comunicato l’avvenuta definizione della fase istruttoria e l’imminente pubblicazione di un avviso di concessione.
A quella comunicazione non ha fatto seguito alcun avviso. A un ulteriore sollecito della ricorrente il Comune ha replicato di stare ancora provvedendo alla pubblicazione. La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del silenzio e per la condanna a provvedere, chiedendo la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le due eccezioni di inammissibilità del Comune. Quanto alla prima, il resistente sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all’amministrazione regionale ove il Comune non avesse avviato il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il Tribunale osserva però che la norma richiamata riguarda un’inerzia ab origine, mentre nella specie il Comune aveva comunicato l’avvio della procedura e proseguito l’istruttoria, con richiesta di integrazione documentale.
La comunicazione di avvio e la successiva attività istruttoria dimostrano che il procedimento è stato instaurato e portato avanti fino alla fase di pubblicazione dell’avviso. La ricorrente, giunta a un punto sostanzialmente conclusivo, non aveva dunque ragione di attivare l’amministrazione regionale.
Parimenti infondata è la seconda eccezione, fondata su un’autorizzazione temporanea all’utilizzo della medesima area. Il Collegio rileva che il titolo breve è successivo alla proposizione del ricorso e ha una durata limitata. Esso soddisfa un interesse distinto da quello manifestato con l’istanza del marzo 2025, volta all’affidamento ventennale dell’arenile.
Nel merito il ricorso è accolto. Il procedimento, dopo un primo arresto, è proseguito fino alla comunicazione della futura pubblicazione di un avviso di concessione, mai avvenuta. L’amministrazione ha così violato l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ricavabile dall’art. 2 l.r. n. 7/2019. Il D.A. n. 34/GAB del 19.2.2025 articola i tempi tra verifica documentale, pubblicazione dell’avviso, aggiudicazione, conferenza di servizi ed emanazione del decreto concessorio.
L’intera fase istruttoria, di selezione delle istanze e di gestione della conferenza di servizi spetta al Comune, mentre alla Regione è rimessa l’emanazione del decreto. L’inerzia comunale in un passaggio precedente a quello conclusivo congela il procedimento senza assumere la responsabilità di un espresso arresto. Il Collegio onera pertanto il Comune di concludere la parte di procedimento di propria competenza nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nominando in caso di inerzia il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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