Transito nei ruoli civili Difesa (TAR Puglia n. 154 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito dei militari giudicati inidonei nei ruoli civili della Difesa, la deroga al criterio regionale di assegnazione prevista, per le particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale, dalla circolare della Direzione generale per il personale civile n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 impone all’Amministrazione di esplicitare la valutazione degli elementi sanitari e sociali documentati dall’istante. Il mero richiamo all’art. 21 della legge n. 104/1992, norma dettata per il diritto di scelta prioritaria tra le sedi in favore del soggetto con invalidità superiore ai due terzi, non assolve l’onere motivazionale quando la relativa soglia non sia raggiunta. L’omessa ponderazione degli interessi contrapposti integra difetto di motivazione e di istruttoria e determina l’annullamento dell’atto limitatamente all’assegnazione della sede. Le ragioni ostative alla deroga devono essere esposte nella sede procedimentale, non nella relazione depositata in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, militare in servizio presso un reggimento di stanza in provincia di Bari, veniva sottoposta a visita medico-legale presso il competente Dipartimento militare di medicina legale, che ne accertava la permanente inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato e l’idoneità al transito, a domanda, nei ruoli civili. La stessa era riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 e invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al cinquanta per cento.
Presentava quindi domanda di transito ai sensi dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 e, in un secondo momento, chiedeva l’assegnazione in una sede delle province di Benevento, Avellino o Caserta, rappresentando la convivenza con il compagno, assegnato a Benevento, e l’impossibilità di restare sola a causa delle proprie patologie. L’Amministrazione disponeva il transito e assegnava la ricorrente alla sede di Bari, confermando il criterio regionale e negando la deroga sul rilievo che il grado di invalidità non raggiungeva i due terzi. Da qui l’impugnazione, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel combinato disposto dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002, integrato dalla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011. Quest’ultima prevede che il personale transitato rimanga, ove non contrasti con le esigenze funzionali, nella regione di servizio al momento dell’inidoneità, ma fa salve le particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale, opportunamente motivate e documentate e sempre che sussistano vacanze organiche.
Secondo il Tribunale, la deroga impone all’Amministrazione, di fronte a precise e documentate indicazioni provenienti dall’istante, di esplicitare la valutazione compiuta, secondo l’insegnamento di TAR Friuli Venezia Giulia n. 120 del 2023, già invocato dalla ricorrente. Nella specie, l’Amministrazione ha omesso un’adeguata motivazione e ponderazione degli interessi, non dando rilievo agli ulteriori elementi, anche sanitari, rappresentati nel corso del procedimento.
Era onere dell’Amministrazione evidenziare gli elementi puntuali che impedivano di applicare la deroga. Il richiamo all’art. 21 della legge n. 104/1992 non risulta sufficiente, poiché quella norma riguarda il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per il soggetto con invalidità superiore ai due terzi, ed è stata applicata in via del tutto automatica, senza considerare il diverso istituto della deroga sociale.
Il Collegio rileva inoltre che i rilievi sulle sedi richieste — assenza di enti dell’Esercito a Benevento, copertura delle posizioni ad Avellino, politiche di contenimento a Caserta — sono stati esposti soltanto nella relazione depositata in giudizio e nelle memorie difensive, e non nella corretta sede procedimentale, con conseguente inammissibilità degli stessi ai fini dell’argomentare.
Il ricorso è quindi accolto in parte per difetto di motivazione, con annullamento degli atti limitatamente all’assegnazione della sede di Bari. La domanda risarcitoria è respinta perché generica e priva di adeguati elementi probatori. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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