Diniego di attestato di libera circolazione e sopravvenuto sequestro penale dell’opera (Cons. Stato n. 2450 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale dell’opera disposto successivamente al diniego dell’attestato di libera circolazione non determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, trattandosi di misura temporanea che incide sulla disponibilità materiale del bene e non elimina gli effetti giuridici dell’atto amministrativo. L’eventuale annullamento conserva un’utilità concreta, poiché rimuove l’ostacolo amministrativo alla circolazione internazionale, il cui interesse si riattualizza una volta cessati gli effetti del sequestro. La declaratoria di improcedibilità dell’istanza ex art. 68 del Codice dei beni culturali, qualificata secondo il contenuto sostanziale, si risolve in un diniego dell’attestato, adottato su elementi istruttori non definitivamente accertati ma dotati di sufficiente attendibilità. In presenza di una sospetta contraffazione l’amministrazione è tenuta a negare l’attestato, restando fermo l’obbligo di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Il danno da mero ritardo non è risarcibile in re ipsa, occorrendo la prova dell’effettivo pregiudizio e della spettanza del bene della vita.

Il Fatto

La società proprietaria di un dipinto ha presentato all’Ufficio Esportazione la denuncia per il rilascio dell’attestato di libera circolazione ai sensi degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 42/2004, indicando un valore di rilevante entità. L’amministrazione non si è determinata entro il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 68, comma 3, e la società ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento davanti al TAR Veneto. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso con cui ha dichiarato improcedibile l’istanza; la società lo ha impugnato con motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno.

Sopravvenuto il sequestro penale dell’opera nell’ambito di un procedimento per contraffazione, il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, dopo aver affermato la natura non perentoria del termine. La società ha appellato, deducendo l’error in procedendo per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria e l’errata declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione dell’attestato di libera circolazione, strumento di verifica preventiva della compatibilità dell’uscita del bene con le esigenze di tutela. Il procedimento segue un modello decisionale alternativo: il rilascio dell’attestato ovvero il diniego, che comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ex art. 68, comma 6. Il diniego assume quindi funzione strumentale e interinale rispetto all’accertamento della culturalità.

La qualificazione dell’atto va operata secondo il contenuto sostanziale e gli effetti prodotti, non la denominazione formale. La declaratoria di improcedibilità si risolve così in un diniego dell’attestato, adottato sulla base delle verifiche dei Carabinieri sfociate nell’ipotesi di contraffazione. Il motivo è fondato: il successivo sequestro penale è misura temporanea che non elimina gli effetti dell’atto e lascia permanere l’interesse alla decisione.

Nel merito le censure sono infondate. La motivazione, sintetica per la copertura del segreto ex art. 329 c.p.p., è adeguata; l’amministrazione può fondarsi su elementi non definitivamente accertati ma attendibili, anche su segnalazioni ex art. 48, comma 3. La sospetta contraffazione, richiamato l’art. 518-quaterdecies cod. pen., impone il diniego. La pendenza del procedimento penale non determina alcuna pregiudizialità rispetto all’accertamento della culturalità.

Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR ha omesso di esaminarla assorbendola nella declaratoria di improcedibilità: sul punto il motivo è fondato. Nel merito è infondata. Il danno da mero ritardo non è risarcibile; l’art. 30, comma 4, c.p.a. richiede la prova dell’effettivo pregiudizio, non operando il risarcimento in re ipsa, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata. Il bene della vita non sarebbe comunque spettato e manca la prova dell’esborso assicurativo. L’appello è accolto nei limiti indicati, con rigetto dei motivi aggiunti e compensazione parziale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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