Stabilizzazione precari e criteri regionali: legittimo il concorso senza previa stabilizzazione (TAR Puglia n. 153 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e sociosanitario prevista dall’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021 presuppone necessariamente i criteri di priorità definiti da ciascuna regione e non può essere disposta in loro assenza. La norma attribuisce alle amministrazioni una mera facoltà e non un obbligo di avvalersi della procedura, restando il concorso pubblico la modalità prioritaria di reclutamento. Il previo esperimento della mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 integra la scelta discrezionale dell’ente, sindacabile solo per palese irragionevolezza o travisamento. La limitazione della platea dei stabilizzabili a taluni enti del servizio sanitario regionale costituisce corretto esercizio del potere amministrativo di organizzazione del personale.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente veterinario con plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze dell’Istituto zooprofilattico bi-regionale, aveva manifestato la volontà di ottenere la stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, della legge n. 234/2021, assumendo di possedere i requisiti. L’ente, ritenuta l’assenza di personale in mobilità, aveva invece indetto un concorso pubblico per quattro dirigenti veterinari con delibera n. 377 del 29 dicembre 2022.
Il ricorrente ha impugnato la delibera di indizione e il bando, deducendo l’obbligo di procedere alla stabilizzazione e la violazione dell’autovincolo del piano triennale dei fabbisogni. Ha poi proposto tre ricorsi per motivi aggiunti, estesi agli atti di approvazione della graduatoria e allo scorrimento della medesima, senza contestare vizi propri delle prove. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado; il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal tenore letterale dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, che subordina la stabilizzazione ai criteri di priorità definiti da ciascuna regione. La disposizione speciale non consente di procedere in assenza delle presupposte indicazioni regionali, necessarie in ragione della specificità dei sistemi sanitari territoriali.
Nel caso concreto la Regione Puglia, con deliberazione n. 1492 del 28 ottobre 2022, poi confermata dalla n. 1818 del 12 dicembre 2022, ha circoscritto la platea dei stabilizzabili alle A.S.L., alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, agli I.R.C.C.S. e alle Sanitaservice, escludendo il personale dell’Istituto resistente. La Regione Basilicata, con la deliberazione n. 428 del 6 luglio 2022, ha riferito la disciplina ai soli enti del proprio servizio sanitario, con scelte non estensibili alla Puglia in ragione dell’autonomia regionale e dei diversi vincoli di spesa. Ne consegue che l’Istituto, ente a valenza bi-regionale, non avrebbe potuto attivare “in autonomia” la stabilizzazione.
Il Tribunale esclude la contraddittorietà con il piano triennale dei fabbisogni: la legge prevede la stabilizzazione come facoltativa (“possono”), e l’ente ha esperito la preliminare mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, optando per una delle opzioni consentite con determinazione non bisognosa di analitica motivazione e sindacabile entro ristretti limiti, non integrati nella specie.
Quanto al richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 18 maggio 2023, il Collegio lo ritiene inconferente: la pronuncia ha censurato specifiche norme regionali del Molise su deroga al piano dei fabbisogni, ampliamento dell’ambito soggettivo e finestra temporale, profili estranei alla fattispecie. La delimitazione della platea dei stabilizzabili integra invece corretto esercizio del potere organizzativo, coerente con le finalità della norma statale.
Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 14/2011 non è pertinente, riguardando il rapporto tra scorrimento di graduatorie valide e nuovo concorso. Assorbite le ulteriori censure per difetto di interesse, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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