Translatio iudicii e limiti del thema decidendum devoluto al giudice amministrativo (TAR Toscana n. 929 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio riassunto a seguito di translatio iudicii il giudice amministrativo è investito esclusivamente delle domande rispetto alle quali il giudice a quo ha declinato la giurisdizione. Restano fuori dal thema decidendum le domande che il giudice ordinario ha ritenuto rientranti nella propria giurisdizione e ha deciso nel merito. È pertanto inammissibile la domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione proposta davanti al TAR quando il giudice civile l’abbia già respinta, non potendosi superare i limiti di riproponibilità di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. né la perentorietà del termine decadenziale di impugnazione. Ove il giudice amministrativo dissenta dalla declinatoria sulla domanda di nullità delle clausole contrattuali, deve sollevare conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia, ha ottenuto dal Comune diverse concessioni per l’installazione di stazioni radio base su immobili comunali, regolate da scritture private che all’art. 4 determinano il canone di occupazione. La società di riscossione, per conto del Comune, ha notificato un’ordinanza ingiunzione per il pagamento di canoni arretrati.
La società ha proposto opposizione davanti al Tribunale civile, che ha declinato la giurisdizione sulla domanda di nullità delle clausole economiche in favore del giudice amministrativo e ha invece respinto nel merito l’opposizione all’ingiunzione. La società ha quindi riassunto la causa davanti al TAR, chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione, la declaratoria di nullità delle clausole e la rideterminazione del dovuto. In via subordinata ha chiesto la riduzione della pretesa creditoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile parziale inammissibilità del ricorso, con riferimento alla domanda di annullamento dell’ingiunzione. La questione è che il Tribunale civile, con la propria sentenza, ha operato una netta distinzione: sull’opposizione all’ingiunzione non ha declinato la giurisdizione e l’ha decisa nel merito; solo sulla domanda di nullità delle clausole ha dichiarato il proprio difetto.
La translatio iudicii opera dunque entro un perimetro definito dalla sentenza del giudice a quo. Solo rispetto alla domanda sulla quale la giurisdizione è stata declinata il TAR può ritenersi investito della decisione. Ammettere diversamente significherebbe ampliare la devoluzione oltre i limiti fissati dal giudice civile e consentire lo scrutinio di legittimità di un atto senza il rispetto del termine decadenziale. La domanda di annullamento è perciò inammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Quanto alla domanda di nullità dell’art. 4 delle concessioni, unica rimasta devoluta, il Collegio non condivide le conclusioni del Tribunale di Pisa. Quest’ultimo aveva fondato la declinatoria sulla considerazione che l’art. 9 del regolamento COSAP comunale, prevedendo un importo minimo, attribuirebbe all’Amministrazione piena discrezionalità nella determinazione del canone in maggiorazione. Il TAR ritiene invece necessario sollevare conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite, affinché la Suprema Corte dirima la questione.
La decisione non definisce quindi l’intera domanda: dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ingiunzione e rimette alle Sezioni unite la questione di giurisdizione sulla domanda di invalidità delle clausole. Le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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