Trasferimento dei beni ERSAP e scelta discrezionale dell’ente locale (TAR Puglia n. 162 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento dei terreni già appartenuti all’ERSAP, l’art. 22 ter, comma 1, della legge regionale Puglia n. 4/2013 individua le possibili destinazioni dei beni, ma non introduce ulteriori vincoli alla discrezionalità della Regione nella scelta del soggetto assegnatario. La mera disponibilità all’acquisto manifestata dal conduttore unitamente alla richiesta di rinnovo della concessione non integra un onere valutativo e motivazionale in capo all’Amministrazione, in difetto dell’avvio di un vero e proprio procedimento di cessione. È conforme ai canoni di ragionevolezza il trasferimento motivato dalla destinazione dell’area a scopi di pubblica utilità, in esecuzione di un progetto di valorizzazione già approvato e finanziato. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di pianificazione urbanistica resta circoscritto alla verifica di illogicità, irrazionalità, abnormità o travisamento dei fatti. La coerenza dell’opera con lo strumento urbanistico non vale a legittimarla, ove sia stata realizzata in carenza del titolo abilitativo.
Il Fatto
La ricorrente deteneva da lungo tempo, in forza di concessione regionale più volte rinnovata, alcuni terreni siti in prossimità del bacino di bonifica Acquatina, destinati ad attività nautica. Unitamente alle istanze di rinnovo manifestava la disponibilità ad acquistare le aree secondo la procedura dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 4/2013.
La Regione trasferiva invece i terreni a titolo gratuito al Comune, dapprima con delibera di Giunta e poi con decreto del Presidente della Giunta, sull’assunto della destinazione dell’area a parco costiero di interesse pubblico. La ricorrente impugnava tali atti, la variante al P.R.G. che riclassificava l’area, e successivamente la diffida comunale alla rimozione delle opere asseritamente abusive. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare sul trasferimento e accoglieva quella sulla diffida.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio esclude che l’art. 22 ter della legge regionale n. 4/2013 ponga su un piano paritario le due opzioni: la norma si limita a indicare le destinazioni possibili, senza ulteriori vincoli alla scelta. I provvedimenti regionali danno atto delle condizioni di legge e della dichiarazione di pubblico interesse, risultando motivati dalla volontà di valorizzare il bacino mediante un progetto già approvato e finanziato.
Quanto alla posizione della ricorrente, la Regione non aveva mai assunto alcun impegno alla cessione, essendosi limitata a confermare la possibilità di procedere e a invitare al frazionamento catastale. Gli inviti non hanno avuto seguito: non essendo mai stato avviato un procedimento di alienazione, non sorgeva alcun onere di espressa presa di posizione. Il Collegio richiama l’ampia discrezionalità del Comune in materia di pianificazione urbanistica, sindacabile solo per illogicità o travisamento, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 8412 del 2024.
La variante che destina l’area a parco costiero non è irragionevole e non contraddice il Piano delle coste: le previsioni sulle attrezzature nautiche prospettano una mera eventualità, priva di valore vincolante. Nemmeno il contratto istituzionale di sviluppo è incompatibile, poiché la liberazione del bacino dai sedimenti è neutra rispetto al futuro impiego dell’area.
Sui motivi aggiunti, il Collegio ritiene la diffida legittima: l’ordinanza cautelare aveva consentito la sola detenzione dell’area per la stagione in corso, senza effetti abilitativi sul piano edilizio, e la tutela cautelare non può eccedere quella ottenibile dall’accoglimento. Il potere di vigilanza edilizia ex art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 spetta al Comune a prescindere dalla proprietà del bene e dalla consegna materiale. Infine, la coerenza urbanistica non sana l’assenza del titolo, e le contestazioni sullo stato dei luoghi non superano il valore di pubblica fede degli accertamenti della polizia locale. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con spese compensate.
Nota della Redazione
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