Ordine di demolizione e onere di provare l’epoca di costruzione (TAR Calabria n. 297 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto dovuto e vincolato, sicché l’amministrazione non è tenuta a motivare in ordine alle ragioni di pubblico interesse che ne impongono l’adozione. Grava sul proprietario, sul responsabile dell’abuso o sul detentore l’onere rigoroso di dimostrare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla legge ponte n. 761 del 1967; tale prova deve fondarsi su documentazione certa e univoca o su elementi oggettivi, mentre la perizia di parte che si limiti a recepire le dichiarazioni dei proprietari e a generici riferimenti tipologici e ai materiali impiegati non soddisfa l’onere. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’opera abusiva non radica alcun legittimo affidamento alla conservazione della situazione illecita. La sanzione alternativa ex art. 34 d.p.r. n. 380 del 2001 presuppone interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non è applicabile in assenza di titolo abilitativo.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e quali eredi della titolare dell’immobile, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la rimozione di un manufatto adibito a ricovero mezzi, asseritamente realizzato in assenza di permesso di costruire e in violazione della disciplina edilizia e sismica. L’ordine è seguito a un sopralluogo effettuato su segnalazione di un terzo.
Il Comune non si è costituito in giudizio. Dopo l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente, la causa è stata discussa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dovuta e vincolata del potere di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio. Su questa premessa innesta la regola probatoria: spetta al privato dimostrare il carattere risalente del manufatto, poiché solo questi dispone, di norma, degli atti e dei documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione, mentre l’amministrazione non può materialmente accertare la situazione pregressa sull’intero territorio.
La prova richiesta deve essere rigorosa e basarsi su elementi oggettivi relativi alla collocazione dei manufatti nello spazio e nel tempo, come ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali; la prova testimoniale è del tutto residuale. Nel caso concreto la perizia di parte non supera tale soglia: il tecnico si è limitato a recepire quanto dichiarato dai proprietari e a un generico riferimento alla tipologia strutturale e ai materiali impiegati, senza elementi specifici e verificabili.
Quanto alla dedotta inerzia dell’amministrazione, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun legittimo affidamento in capo al privato, poiché l’ordine di demolizione resta doveroso e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse.
Il Collegio esclude poi l’applicabilità della sanzione alternativa ex art. 34 d.p.r. n. 380 del 2001, riferita agli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire e non invocabile in assenza di titoli abilitativi; l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va vagliata in fase esecutiva. Infine, l’ordinanza è sufficientemente motivata, contenendo la descrizione morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa delle opere e l’individuazione delle violazioni. Il ricorso è infondato e viene rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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