Sospensione licenza legittima per mancato controllo età e somministrazione alcol ai minori (TAR Toscana n. 166 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un esercizio pubblico che organizza trattenimenti danzanti è gravato di una posizione di garanzia a tutela dei minorenni, con la conseguenza che risponde della somministrazione di alcolici ai clienti non maggiorenni. L’omessa verifica dell’età e il mancato controllo sulla somministrazione di bevande alcoliche integrano comportamenti gravemente negligenti del personale, idonei a giustificare l’adozione di misure cautelari. Il controllo consistito nella sola richiesta del green pass è modalità del tutto inidonea a un serio accertamento dell’identità degli avventori e dell’età degli stessi. Sussiste il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini che legittima la sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., non essendo necessaria la previa comunicazione dell’avvio del procedimento quando l’urgenza sia espressamente motivata.
Il Fatto
Il Questore di Firenze disponeva la sospensione per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trattenimento danzante e spettacoli di arte varia presso un locale gestito da una società. Il provvedimento trovava origine nell’intervento della Polizia di Stato al Pronto Soccorso, ove era stata trasportata una minorenne in stato di semicoscienza per assunzione di alcolici, e nei successivi accertamenti.
Questi ultimi evidenziavano che l’accesso al locale avveniva esibendo il green pass intestato ad altre persone e che, una volta entrati, i minorenni potevano consumare liberamente alcolici compresi nel prezzo di prenotazione dei tavoli. A ciò si aggiungevano altri episodi e due precedenti provvedimenti di sospensione. La società impugnava il decreto davanti al TAR Toscana, che respingeva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 494 del 23 aprile 2024, che aveva già affrontato la questione. Da essa si ricava il principio secondo cui il titolare dell’esercizio commerciale, rivestendo una specifica posizione di garanzia a tutela dei minorenni, è tenuto a vigilare affinché i dipendenti accertino con scrupolo l’età del consumatore, secondo il richiamo alla Cass., sez. V, n. 31812 del 2020.
Nel caso concreto, gli accertamenti della Questura dimostravano che nella serata del 2 aprile 2022 il controllo sulla maggiore età consisteva nella sola richiesta del green pass. Si trattava di modalità del tutto inidonee a un serio accertamento dell’identità degli avventori, tali da rendere praticamente possibile ai minorenni il consumo di alcolici.
Il generico riferimento del ricorrente al “doloso aggiramento” da parte della cliente minorenne non considera adeguatamente il rilievo dell’Amministrazione sull’adozione di misure palesemente inidonee. La società non ha dimostrato in giudizio l’adozione di particolari misure di controllo. Gli episodi del 13 febbraio 2022 operano solo in funzione rafforzativa di un provvedimento già autonomamente giustificato dai fatti del 2 aprile 2022.
La presenza di un’espressa motivazione sull’urgenza di provvedere in presenza di una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini consente di respingere anche la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e della circolare ministeriale. Quanto alla proporzionalità, la durata del provvedimento non risulta sproporzionata in rapporto alla gravità delle violazioni e ai due precedenti provvedimenti di sospensione, mai contestati dalla ricorrente.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in tremila euro.
Nota della Redazione
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