Diniego di concessione demaniale marittima e insindacabile discrezionalità dell’ente gestore (TAR Puglia n. 163 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 36 cod. nav. costituisce espressione del potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, che può negare l’uso esclusivo del bene ove ravvisi un interesse pubblico contrario al rilascio. La decisione negativa è legittima quando motiva, all’esito di apposito accertamento istruttorio, elementi concreti ostativi all’uso particolare del bene. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai profili di logicità e congruenza della motivazione. La concessione, in quanto eccezionale, deve risultare compatibile con l’intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio. Rientra nel merito amministrativo insindacabile la scelta dell’ente gestore di non sottrarre il bene alla fruizione pubblica prima di aver eseguito interventi di sistemazione complessiva.
Il Fatto
La ricorrente deteneva da tempo terreni in prossimità del bacino di bonifica Acquatina, nel Comune di Lecce, dove insisteva un punto di ormeggio per imbarcazioni. Con decreto ministeriale una porzione dello specchio d’acqua veniva ricompresa nel demanio marittimo. La Capitaneria di Porto, per conto della Procura, intimava la rimozione dei natanti e degli apprestamenti di ormeggio. La ricorrente, dopo aver ottemperato, chiedeva al Comune la concessione demaniale marittima per ormeggio, varo e alaggio.
Il Comune respingeva l’istanza rilevando che l’area, allo stato, non costituiva “lotto concedibile” e difettava dei requisiti minimi per essere qualificata come struttura per il varo, alaggio ed ormeggio. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà con il Piano delle coste e per l’omessa valutazione dell’istanza di occupazione anticipata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui il diniego di concessione ex art. 36 cod. nav. è legittimo quando l’amministrazione ravvisi un interesse pubblico contrario, purché motivi con elementi concreti emersi da accertamento istruttorio. Il sindacato giurisdizionale si ferma alla logicità e congruenza delle scelte.
Nel caso concreto la motivazione del Comune risulta adeguata. La concessione era richiesta per attività di ormeggio, varo e alaggio: il richiamo all’insussistenza di adeguate caratteristiche strutturali e alla necessità di un intervento preventivo dell’ente costituisce risposta coerente con la natura dell’istanza.
Il Collegio esclude il travisamento dei fatti. Il pregresso impiego dello specchio d’acqua non prova che ciò sia avvenuto su strutture adeguate presenti nell’intera area. La concessione regionale riguardava solo il terreno a ridosso del lago e non lo specchio d’acqua; le autorizzazioni comunali concernevano una recinzione e uno scivolo, senza valenza generale sull’idoneità dell’area.
Quanto al Piano delle coste, la relazione generale è priva di valore precettivo; l’art. 7.4 delle NTA ammette eventuali infrastrutture portuali solo se inserite in organici piani di assetto. Ne conferma la legittimità del diniego, che subordina la concessione a specifici interventi dell’ente gestore.
Infine, il rigetto dell’istanza principale assorbe la richiesta di occupazione anticipata ex art. 38 cod. nav., presupponendo questa l’effettiva possibilità di ottenere la concessione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la complessità delle vicende.
Nota della Redazione
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