Esclusione di prestazioni reumatologiche dal catalogo regionale è illogica (TAR Sicilia n. 1185 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il collegamento tra una prestazione specialistica ambulatoriale e una determinata branca professionale non dipende dall’inserimento della branca nel nomenclatore nazionale, ma dal D.M. n. 68/2015, che individua le attività professionalizzanti obbligatorie dello specialista. L’articolazione del nomenclatore in branche, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.P.C.M. del 12.1.2017, ha la sola funzione di regolare i limiti di prescrivibilità e la partecipazione al costo, senza incidere sulle competenze degli specialisti. È pertanto illogica l’esclusione dal catalogo unico regionale di prestazioni afferenti a una branca fondata sul mero dato formale della mancata previsione della branca stessa nel tariffario nazionale, tanto più quando altre prestazioni della medesima specializzazione siano state inserite come jolly.
Il Fatto
Le ricorrenti, strutture accreditate e contrattualizzate con il S.S.N. per la branca di reumatologia, impugnano il D.A. n. 1559 del 20.12.2024, che ha adottato il catalogo unico regionale di aggiornamento del nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale. Il provvedimento non ha inserito nella branca 30 (reumatologia) la capillaroscopia con videoregistrazione e l’ecografia muscolotendinea e osteoarticolare, collocandole in altre branche.
Le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 68/2015 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento e contraddittorietà, chiedendo anche la condanna dell’Assessorato all’inserimento delle prestazioni. Con motivi aggiunti contestano la nota regionale che ha opposto l’inesistenza della branca 30 nel nomenclatore nazionale. L’amministrazione resiste invocando l’insindacabilità della discrezionalità tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso e i motivi aggiunti. Il percorso argomentativo muove dal D.M. n. 68/2015, che nel riorganizzare le specializzazioni dell’area sanitaria individua, nell’allegato, le attività professionalizzanti obbligatorie. Per la reumatologia vi è l’espresso riferimento alle ecografie muscolo-tendinee e articolari e alle capillaroscopie periungueali, con l’indicazione del numero di esami che lo specializzando deve eseguire. Il collegamento di tali prestazioni con l’attività del reumatologo non può dunque essere revocato in dubbio.
Il Collegio chiarisce poi la funzione del nomenclatore. L’art. 15, comma 3, del d.P.C.M. del 12.1.2017 stabilisce che l’indicazione delle branche serve unicamente a consentire l’applicazione delle disposizioni sui limiti di prescrivibilità per ricetta e sulla partecipazione al costo. Il principio è ribadito dalla circolare ministeriale, secondo cui l’articolazione in branche ha l’unico fine di regolare la partecipazione alla spesa, senza alcun rilievo sulle competenze degli specialisti dipendenti, convenzionati o operanti presso strutture private accreditate.
Il Tribunale valorizza la nota regionale del 2020, con cui l’amministrazione, in attesa del nuovo nomenclatore, aveva autorizzato gli specialisti accreditati per la reumatologia a effettuare prestazioni specifiche per conto del S.S.R., proprio in ragione della peculiarità della branca. A valle del nuovo catalogo la situazione peggiora: la branca reumatologia non è prevista e le prestazioni prima associate risultano trasferite ad altre branche o considerate jolly.
Da qui l’infondatezza della difesa erariale. Non si discute della scelta, rientrante nella discrezionalità tecnica, di distinguere le prestazioni erogabili in regime convenzionale da quelle erogabili dal S.S.N., ma dell’illogicità dell’esclusione fondata sul mero dato formale del mancato inserimento della branca nel tariffario nazionale. Illogicità resa manifesta dal fatto che altre prestazioni della stessa specializzazione sono state inserite come jolly, senza che quel dato formale sia stato ritenuto rilevante. Gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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