Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 476 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è fondato quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il commissario, attivato su istanza di parte alla scadenza del termine, non ha diritto ad alcun ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicabile analogicamente a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Agrigento, con la quale era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.695,02, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti.
L’Amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, domandando anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, verificando la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal documento in atti dell’8 agosto 2025.
Il Tribunale ha poi accertato il rispetto degli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione il 14 aprile 2025 e il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 20 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
Conseguentemente, l’Amministrazione è stata ordinata a dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha altresì nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte qualora, alla scadenza del termine, l’Amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro ulteriori sessanta giorni.
Il commissario non ha diritto ad alcun ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuto applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.