Nessun trasferimento di cubatura abitativa dal maso chiuso danneggiato (Cons. Stato n. 9569 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 107, comma 12, della legge provinciale di Bolzano n. 13/1997, nel consentire la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti da calamità naturali in aree nelle quali vige il divieto di edificazione, configura una norma eccezionale soggetta a interpretazione restrittiva e insuscettibile di applicazione analogica. Il diritto al trasferimento della cubatura presuppone la ricostruzione integrale dell’edificio, con rispetto della cubatura e destinazione d’uso originarie e con continuità aziendale tra demolizione e ricostruzione. Non è pertanto ammessa la frammentazione della cubatura esistente né la sua utilizzazione per finalità abitative in zona di verde agricolo, sottraendola all’attività agricola. La disparità di trattamento è configurabile solo tra situazioni assolutamente identiche.

Il Fatto

Una società e due privati chiedevano alla Provincia autonoma di Bolzano il nulla osta per trasferire parte della cubatura della vecchia sede aziendale di un maso chiuso, gravemente danneggiata dalla catastrofe naturale del 4-5 agosto 2012, in un nuovo sito ricadente nel verde agricolo dello stesso Comune. L’amministrazione provinciale comunicava i motivi ostativi e, dopo le controdeduzioni dei richiedenti, la Commissione provinciale territorio e paesaggio esprimeva parere negativo, con conseguente diniego del nulla osta.

Il T.R.G.A. per la Provincia di Bolzano respingeva il ricorso collettivo, qualificando l’art. 107 della legge provinciale n. 13/1997 come norma eccezionale di stretta interpretazione. Gli interessati proponevano appello, deducendo violazione della norma, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti provvedimenti e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione fattuale che i ricorrenti hanno progettato il trasferimento separando il volume abitativo dell’azienda danneggiata per inglobarlo in un distinto progetto edilizio collocato in altra posizione nel verde agricolo. La disciplina provinciale, osserva il Collegio, impone che la ricostruzione rispetti i limiti di cubatura e la destinazione d’uso originali e non consente la frammentazione della cubatura esistente.

La Sezione conferma la qualificazione dell’art. 107, comma 12, l.p. n. 13/1997 come norma eccezionale: essa deroga al divieto generale di edificazione nelle aree agricole, alpine e boschive e pertanto non tollera interpretazioni estensive o analogiche. Accogliere la tesi degli appellanti consentirebbe una ri-collezione di cubature nel verde agricolo per finalità edificatorie, facendo venir meno la continuità tra demolizione e ricostruzione che la norma esige a tutela di chi ha subito danni da calamità naturali.

Il Collegio esclude altresì che il precedente trasferimento approvato in favore di altro edificio possa fungere da termine di comparazione. Quel provvedimento riguardava un fabbricato distante circa 4,5 km dalla nuova posizione, mentre il maso originario si colloca a oltre 12 km; inoltre in quel caso era stata trasferita l’intera cubatura, abitativa e agricola, mentre ora si intende trasferire la sola cubatura abitativa. Le situazioni sono dunque eterogenee e non integrano la dedotta disparità di trattamento, configurabile solo tra fattispecie assolutamente identiche.

La Corte sottolinea infine la distinzione tra il trasferimento disciplinato dal comma 12 e quello dei commi 13 e 13-bis, nonché l’estraneità della commissione locale dei masi chiusi rispetto a valutazioni urbanistico-paesaggistiche. Il verde agricolo del nuovo insediamento resta destinato a usi agricoli e non può essere sfruttato come riserva di cubature per usi non agricoli, tanto più in una località priva di infrastrutture secondarie, dove l’ulteriore trasferimento causerebbe frammentazione degli insediamenti. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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