Contributo residuo non erogato per incapienza di bilancio e ottemperanza del giudicato (TAR Abruzzo n. 313 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza del giudicato, le difficoltà contabili afferenti all’organizzazione interna dell’amministrazione debitrice non incidono sull’esigibilità del credito riconosciuto dal giudice. Le note con cui l’ente, pur riconoscendo il debito, ne differisce il pagamento all’esito di vicende processuali, costituiscono atti meramente interlocutori e non integrano violazione o elusione del giudicato. Sussistendo il perdurante inadempimento parziale e il passaggio in giudicato della sentenza, il giudice amministrativo ordina l’integrale attuazione del decisum entro un termine congruo. La nomina del commissario ad acta resta riservata all’eventuale persistenza dell’inadempimento oltre il termine assegnato.

Il Fatto

Con sentenza n. 415 del 25 luglio 2019 il TAR Abruzzo annullava la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva approvato la graduatoria finale di una procedura di finanziamento per residenze artistiche di spettacoli dal vivo, nonché gli atti di ammissione dei progetti di due associazioni controinteressate. L’effetto conformativo imponeva lo scorrimento della graduatoria in favore della società ricorrente e l’adozione degli atti consequenziali.

Respinto l’appello dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, la Regione liquidava un’anticipazione e poi un saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020. Per il solo anno 2018 l’anticipazione risultava inferiore alla misura prevista dall’avviso pubblico, lasciando un residuo non corrisposto. La Regione comunicava dapprima l’incapienza del capitolo di spesa e, in seguito, il differimento del pagamento all’esito degli appelli proposti dagli originari beneficiari. La società proponeva quindi azione di ottemperanza, chiedendo l’esatta attuazione del giudicato, la nomina di un commissario e la declaratoria di nullità delle determinazioni e delle note regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei requisiti dell’art. 112, comma 2, lettera a), cod. proc. amm. e li ritiene integrati. Il perdurante inadempimento parziale è allegato dalla ricorrente e confermato dalla stessa amministrazione con le note del 5 agosto 2022 e del 18 dicembre 2023. Il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare deriva dalle pronunce di rigetto e di improcedibilità degli appelli.

La Regione ha riconosciuto che la somma residua del contributo per l’anno 2018 non è stata erogata a causa di problemi contabili afferenti esclusivamente all’organizzazione interna degli uffici. Tali difficoltà, osserva il TAR, non sono idonee ad incidere sull’esigibilità del credito. Il richiamo all’incapienza del capitolo di spesa non vale dunque a giustificare il mancato pagamento di quanto già riconosciuto dal giudicato.

Le note regionali vengono qualificate come atti meramente interlocutori: con esse l’ente, pur ammettendo di dover corrispondere l’intero importo per il progetto già realizzato, ne ha disposto il differimento all’esito dei giudizi di appello. Il Collegio esclude profili concreti di violazione o elusione del giudicato e ravvisa piuttosto l’ammissione di un’attuazione solo parziale delle prescrizioni. La domanda di nullità delle note, proposta in via eventuale, è pertanto rigettata.

Il Tribunale dichiara l’obbligo della Regione di dare integrale attuazione al giudicato mediante la corresponsione del contributo residuo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il parziale adempimento induce a non procedere, allo stato, alla nomina del commissario ad acta, che sarà eventualmente disposta su semplice richiesta della ricorrente ove l’ente non provveda entro il termine assegnato. Le spese sono compensate in ragione della complessità della procedura di finanziamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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