L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel rito amministrativo (TAR Molise n. 274 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo e dall’impulso di parte, la parte ricorrente conserva sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione la piena disponibilità dell’azione. Ove essa dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della parte, non essendo configurabile un potere di procedere d’ufficio in tal senso. Il giudice ha invece il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo quando la parte insista per la decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che costituisce pronuncia in rito. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle specifiche circostanze della causa e della definizione della controversia sul piano meramente processuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Isernia, con il quale era stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da interferenze nella vita privata della controinteressata. La misura era stata sollecitata dalla medesima, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, conv. in L. n. 38/2009, sul presupposto di presunti atti persecutori commessi a suo danno dal ricorrente, con il quale aveva in precedenza contratto matrimonio e poi sottoscritto un accordo di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 132/2014.
Il ricorso era affidato a un unico articolato motivo, con cui si deducevano la violazione dei diritti partecipativi e il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento questorile. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. In sede cautelare il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione, rilevando che il pregiudizio prospettato era riferito a un’evenienza futura e incerta e che il provvedimento impugnato ha una essenziale funzione preventiva.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica la difesa del ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo espressamente che il Collegio ne dichiarasse l’improcedibilità con compensazione delle spese. La difesa erariale ha preso atto della dichiarazione, rimettendosi al Collegio sulla regolazione delle spese.
Il Collegio ha qualificato la questione come di mero rito. La dichiarazione della parte è stata ritenuta inequivocabile e coerente con l’inerzia del suo più recente contegno processuale. Da qui la conseguenza dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno del percorso argomentativo il Tribunale ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte. In particolare, gli artt. 35 e 84 cod. proc. amm. consentono al ricorrente di rinunciare al ricorso in qualsiasi momento, anche nel giudizio di appello e agli effetti della sentenza di primo grado; tale diritto potestativo si estende alla tutela cautelare.
Da ciò deriva che, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione. Il giudice amministrativo ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso quando la parte insista per la decisione, ma non ha il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse. In tale ipotesi egli non può sostituirsi alla valutazione della parte e deve pronunciare la declaratoria di improcedibilità.
In applicazione di tale principio il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione delle circostanze specifiche della causa e della definizione della controversia in punto di mero rito. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità delle parti interessate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.