Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1676 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario il ricorso è ammissibile solo se il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. Accertati questi presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta, disposta sin d’ora per l’ipotesi di perdurante inerzia, realizza un’esecuzione in forma specifica e sostitutiva che rende manifestamente iniqua la concessione delle ulteriori misure previste dall’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., con conseguente reiezione della relativa istanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, cod. proc. amm. e 93, primo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, con sentenza n. 843 del 04.03.2023, l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per più anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme per complessivi euro 2.000,00 oltre accessori.

Notificata la sentenza, l’amministrazione era rimasta inerte. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 10 marzo 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm., compresa la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali. Rileva che il termine dilatorio di centoventi giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modificazioni, è stato rispettato: la notificazione del titolo risale al 14 marzo 2023, quella del ricorso al 10 marzo 2025.

Verifica poi il passaggio in giudicato della sentenza, condizione necessaria ogni volta che l’ottemperanza non riguardi una sentenza del giudice amministrativo. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905 e si basa sull’attestazione di Segreteria del 07/03/2025.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nel titolo esecutivo. Il Tribunale accoglie quindi la domanda e ordina all’amministrazione il pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio. Il commissario dovrà assicurare l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.

Proprio tale nomina — che garantisce un’esecuzione in forma specifica e sostitutiva — rende manifestamente iniqua la concessione delle ulteriori misure richieste ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., con relativa reiezione. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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