Trasferimento titoli e competenza ABF sul danno da ritardo (ABF Collegio di Milano n. 1983 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario la controversia avente ad oggetto il lamentato ritardo nel trasferimento dei titoli, allorché il danno risarcitorio sia dedotto quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi tipicamente connessi alla natura bancaria del contratto di deposito. Non integra invece la competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, poiché non si verte in ipotesi di perdita di chance riconducibile alle attività di investimento. Accertata la competenza, la domanda di risarcimento è rigettata quando manchi la prova del contestato ritardo ingiustificato e risulti documentalmente che le operazioni di liquidazione e trasferimento siano state eseguite dall’intermediario nei tempi tecnici richiesti dalla natura dei prodotti.
Il Fatto
Il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione in fase di reclamo, adisce l’Arbitro Bancario Finanziario lamentando di aver subito un rilevante danno economico per mancato guadagno, a causa del grave e ingiustificato ritardo dell’intermediario nel trasferimento integrale dei titoli sul dossier di una terza banca. Assume che, per effetto del mancato trasferimento di liquidità, abbia dovuto aprire un fido presso il terzo intermediario con addebito di interessi, e di aver perso un rilevante premio finanziario. Chiede quindi il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 12.311,00, e del danno non patrimoniale, quantificato in € 15.000,00.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per incompetenza ratione materiae dell’Arbitro, sostenendo che la doglianza sul ritardo sia strumentale alla domanda risarcitoria e ricada nella competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel merito contesta di aver mai ricevuto la prima richiesta di trasferimento e afferma di aver dato seguito tempestivamente a quella successiva, addebitando i ritardi alla pluralità di soggetti coinvolti nella liquidazione dei prodotti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza e la respinge. Richiama le Disposizioni della Banca d’Italia, Sez. VI, par. 1, secondo cui all’Arbitro sono sottoposte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione di quelle attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Sulla base di tale disciplina e degli esiti dei forum tra ABF e ACF, il Collegio afferma la propria competenza sulle controversie che abbiano ad oggetto il ritardo nel trasferimento dei titoli, trattandosi di inadempimento degli obblighi tipicamente connessi alla natura bancaria del contratto di deposito.
La qualificazione del danno è decisiva. Nel caso di specie il ricorrente non deduce una perdita di chance derivante dall’impossibilità di disinvestire, bensì assume il danno come conseguenza immediata e diretta del ritardo: mancato guadagno sulle somme giacenti, oneri del fido e mancato beneficio del premio. La domanda resta dunque estranea alle attività di investimento e appartiene alla competenza dell’Arbitro.
Passando al merito, il Collegio rileva che mancano le prove circa la sussistenza del lamentato illecito. Dalla documentazione emerge che il ricorrente ha chiesto il trasferimento integrale dei titoli il 03.04.2025, reiterando la richiesta il 26.04.2025. Il trasferimento risulta effettuato il 07.05.2025 e pervenuto alla banca di destinazione il 12.05.2025, mentre la liquidazione dei prodotti è iniziata il 25.04.2025 ed è stata conclusa il 17.07.2025.
Le evidenze documentali dimostrano che l’intermediario ha provveduto a liquidare sul conto corrente le somme oggetto di trasferimento già dal 25.04.2025, completando l’iter nelle settimane successive per le caratteristiche dei prodotti e il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, circostanze non specificamente contestate. In mancanza del contestato ritardo ingiustificato, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nota della Redazione
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