Intermediario non blocca carta dopo disconoscimento risponde delle operazioni successive (ABF Collegio di Milano n. 1984 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’utente che abbia comunicato senza indugio al prestatore di servizi di pagamento l’uso non autorizzato dello strumento ha diritto al rimborso delle operazioni eseguite dopo tale comunicazione. Il prestatore, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 11/2010, ha l’obbligo di impedire qualsiasi utilizzo successivo dello strumento, anche mediante il blocco della carta. Ove non vi provveda, risponde delle ulteriori operazioni abusive, senza che possa invocare la colpa grave dell’utente per il periodo anteriore alla comunicazione al fine di escludere la propria responsabilità per quello successivo. La domanda che introduce operazioni nuove solo in sede di repliche è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente con carta di debito associata, lamenta l’addebito di una serie di pagamenti POS effettuati all’estero e da lui non autorizzati, tra il 29 maggio e il 20 giugno 2025, per un importo complessivo di € 10.219,98. Dopo aver scoperto gli addebiti, presenta un primo reclamo il 13 giugno 2025 e un secondo il 3 luglio 2025, entrambi respinti. Sostiene di aver sempre custodito con cura carta e dispositivo, di non aver mai comunicato i dati a terzi e di non aver ricevuto comunicazioni riconducibili a phishing; quanto al ritardo nella contestazione, allega un ricovero ospedaliero dal 3 al 10 giugno 2025. Ha inoltre sporto denuncia contro ignoti.
L’intermediario chiede il rigetto: le operazioni sarebbero state autenticate con autenticazione forte, mediante codice personale, riconoscimento biometrico e notifica sull’app del cliente; nessuna compromissione dei sistemi sarebbe ravvisabile, mentre la responsabilità andrebbe ascritta a colpa grave del ricorrente. Evidenzia inoltre che il blocco della carta è intervenuto solo il 20 giugno 2025.
La motivazione del Collegio
In via pregiudiziale, il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa alle due ulteriori operazioni contestate per la prima volta in sede di repliche, perché nuova, e non la esamina.
Nel merito, la questione riguarda il rimborso delle operazioni disconosciute. Il Collegio richiama l’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 11/2010, che impone all’utente di comunicare senza indugio smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento non appena ne venga a conoscenza, e l’art. 8, comma 1, lett. d), che specularmente obbliga l’emittente a impedire qualsiasi utilizzo dello strumento successivo a quella comunicazione.
Il Collegio accerta che il ricorrente ha informato l’intermediario già il 13 giugno 2025, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo presente in atti. Da quel momento l’intermediario avrebbe dovuto impedire ogni ulteriore utilizzo, ad esempio bloccando la carta. Non è contestato tra le parti che la carta non sia stata bloccata e che sia stata nuovamente usata in modo abusivo dopo quella data.
Ne deriva che, se l’intermediario avesse adempiuto correttamente, le due ulteriori operazioni non autorizzate non sarebbero state eseguite: il pagamento POS del 19 giugno 2025 di € 4.881,02 oltre € 63,45 di commissioni e quello del 20 giugno 2025 di € 4.368,72 oltre € 56,79 di commissioni. Il Collegio riconosce quindi il diritto al risarcimento delle somme illegittimamente addebitate in esecuzione di tali operazioni.
Il ricorso è accolto parzialmente: l’intermediario è condannato a corrispondere € 9.370,00, oltre al contributo alle spese della procedura di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e a € 20,00 per il rimborso versato dalla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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