Parametrazione dell’indennità risarcitoria del lavoratore somministrato all’indennità di disponibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11278 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un’agenzia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 va commisurata all’indennità di disponibilità percepita dal lavoratore al momento del recesso, e non all’ultima retribuzione corrisposta in costanza di missione, quando il collocamento in disponibilità sia dipeso dalla cessazione della missione decisa dall’utilizzatore, e cioè da un fatto non imputabile al somministratore. L’indennità di disponibilità, la cui fonte è legale, ha infatti natura retributiva, essendo volta a compensare la persistente disponibilità del lavoratore nei periodi in cui rimane in attesa di essere inviato in missione. La violazione dell’obbligo di repechage attiva la sola tutela indennitaria del comma 1 dell’art. 3 cit., mentre la tutela reintegratoria attenuata del comma 2, come chiarito da Corte cost. n. 128/2024, presuppone la diretta dimostrazione in giudizio dell’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Il Fatto
Due lavoratori, assunti a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione, venivano licenziati per giustificato motivo oggettivo dopo il collocamento in disponibilità, a seguito dell’interruzione delle rispettive missioni presso l’utilizzatore, decisa da quest’ultimo. L’agenzia assumeva l’impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro, previa esperimento della procedura per mancanza di occasioni di lavoro (c.d. MOL) di cui all’art. 25 del CCNL APL.
Il Tribunale rigettava il ricorso dei lavoratori. La Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava illegittimi i licenziamenti per mancata dimostrazione, da parte dell’agenzia, dell’impossibilità di ricollocare i dipendenti, applicando la tutela indennitaria ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 e parametrando l’indennità all’indennità di disponibilità di € 800,00 mensili. I lavoratori ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia su censure che, a loro dire, avrebbero giustificato la tutela reintegratoria alla luce della sentenza Corte cost. n. 128/2024, nonché l’erronea parametrazione dell’indennità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha escluso il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale aveva diffusamente dato conto di tutti i motivi di appello e li aveva esaminati congiuntamente, senza operare alcun assorbimento. Ha inoltre chiarito che i ricorrenti avevano reiteratamente richiesto, anche in secondo grado, la sola tutela indennitaria, senza mai modificare le proprie conclusioni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024.
La Suprema Corte ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la declaratoria di illegittimità costituzionale resa da Corte cost. n. 128/2024 ha investito esclusivamente l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, non già il comma 1. Ne consegue che la tutela reintegratoria attenuata è riservata alle sole ipotesi di diretta dimostrazione dell’insussistenza del fatto materiale, mentre la violazione dell’obbligo di repechage, come nel caso di specie, attiva la tutela indennitaria del comma 1. Il giudice non può riconoscere d’ufficio una tutela diversa o più favorevole rispetto a quella espressamente domandata dal lavoratore, dovendosi altrimenti configurare un’ipotesi di ultrapetizione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza della parametrazione all’indennità di disponibilità, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 181/2019 e n. 29105/2019). Ha osservato che tale indennità ha natura retributiva, essendo corrisposta per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di missione ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. Quando la cessazione della missione non è imputabile all’agenzia, l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. non può essere quella percepita in costanza di missione, ma è costituita dall’indennità di disponibilità, poiché il risarcimento deve ripristinare la situazione economica che il lavoratore aveva al momento del licenziamento illegittimo.
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Nota della Redazione
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