L’ottemperanza per la carta docente richiede il preventivo esperimento del termine per l’adempimento (TAR Emilia-Romagna n. 359 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la messa a disposizione della c.d. “carta elettronica del docente” costituisce un obbligo dell’Amministrazione scolastica scaturente dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione può essere azionata innanzi al giudice amministrativo. L’azione di ottemperanza è esperibile quando risulti scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede all’Amministrazione per eseguire il provvedimento giurisdizionale. La procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, ove estesa ad ogni stato e grado, attribuisce il potere di stare in giudizio anche nel successivo giudizio di ottemperanza, qualora si tratti di eseguire una condanna al pagamento di un predeterminato importo monetario. Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può fissare la somma dovuta per ogni violazione o ritardo, determinandola, nella specie, nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Una docente, già vittoriosa in un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Piacenza che aveva accertato il suo diritto ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, lamentava la mancata esecuzione di tale pronuncia, ormai passata in giudicato.
Dedotta l’inottemperanza dell’Amministrazione, la ricorrente adiva il giudice amministrativo con l’azione di ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere all’accredito dell’importo sulla carta elettronica e che fosse altresì fissata una somma di denaro per ogni eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, rilevando come la documentazione esibita dalla ricorrente e la mancata costituzione dell’Amministrazione comprovassero l’omesso adempimento al giudicato. In particolare, è stato considerato scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.
Il Collegio ha quindi affrontato la questione relativa alla legittimazione del difensore, precisando che la procura alle liti conferita per il giudizio civile, ove estesa ad ogni stato e grado, abilita il legale a promuovere anche il giudizio di ottemperanza, essendo questo qualificabile come fase esecutiva di una condanna al pagamento di una somma predeterminata, in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Accolta la domanda principale, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, senza diritto a compenso trattandosi di funzionario già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quale misura coercitiva. Detta somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per il periodo compreso tra la notificazione della sentenza di ottemperanza e l’effettivo adempimento, spontaneo o in via sostitutiva. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.