Il coerede può ottenere la quota in sede disgiunta senza quietanza congiunta (ABF Collegio di Bologna n. 123 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, anche limitatamente alla propria quota, senza che l’intermediario resistente possa eccepire la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento eseguito a mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche verso i coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente. In assenza di opposizione o contrasto tra i coeredi, l’intermediario è tenuto a rimborsare all’erede che ne faccia richiesta la rispettiva quota, senza poter opporre la necessità di una quietanza congiunta sottoscritta da tutti gli eredi. Il rifiuto allo svincolo è legittimo solo in caso di opposizione manifestata da uno dei coeredi e sorretta da specifica previsione contrattuale.
Il Fatto
I ricorrenti, in qualità di coeredi di un congiunto deceduto, chiedevano all’intermediario la liquidazione pro quota degli importi riferiti ai rapporti intestati al defunto e alla premorta coniuge, allegando due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con l’elenco degli eredi legittimi. L’intermediario rispondeva che, come da normativa vigente, il rimborso a saldo dei crediti riferiti a persona deceduta si esegue con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, chiamati a intervenire simultaneamente in proprio o a mezzo di procuratori.
I ricorrenti domandavano quindi il riconoscimento del diritto a ottenere la propria quota di legittima in sede disgiunta, senza la chiamata in causa simultanea degli altri coeredi e indipendentemente dalle richieste di questi ultimi, oltre alla delega della pratica di liquidazione a un ufficio sito nella provincia di Prato. L’intermediario insisteva sulla necessità della quietanza congiunta, sostenendo che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra gli eredi ma entrano nella comunione ereditaria, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto che la titolarità dei rapporti non è contestata dall’intermediario e che la qualità di coeredi dei ricorrenti è documentata dalle dichiarazioni sostitutive versate in atti. L’intermediario stesso riconosce che la pratica di successione risulta definita con autorizzazione a liquidare gli aventi diritto. Il contrasto si concentra dunque sulla sola pretesa della quietanza congiunta.
Richiamando il Collegio di Coordinamento n. 27252/2018, il Collegio osserva che il singolo coerede è legittimato a far valere il credito del de cuius davanti all’ABF, limitatamente alla propria quota o per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento al coerede ricorrente è liberatorio anche verso i coeredi inerti, che potranno agire soltanto nei confronti del ricorrente.
Il Collegio richiama poi le decisioni successive a quella del Coordinamento, che hanno ritenuto legittimo il rifiuto dell’intermediario allo svincolo dei fondi solo in caso di opposizione manifestata da uno dei coeredi e oggetto di specifica previsione contrattuale. In assenza di opposizione o di contrasto tra i coeredi, l’intermediario è tenuto a rimborsare all’erede richiedente la rispettiva quota, senza poter opporre la necessità di una quietanza sottoscritta da tutti.
Su queste basi il ricorso è accolto: il Collegio riconosce il diritto dei ricorrenti alla liquidazione della quota di propria spettanza secondo le quote di legittima indicate nelle dichiarazioni di atto di notorietà, in sede disgiunta, e il diritto a ottenere la liquidazione presso un ufficio della provincia di Prato. L’intermediario è inoltre tenuto a corrispondere alla Banca d’Italia il contributo di Euro 200,00 alle spese della procedura e ai ricorrenti il rimborso di Euro 20,00.
Nota della Redazione
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