Spese di registrazione su operazioni esenti e onere della prova nel ricorso ABF (ABF Collegio di Roma n. 1547 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata opposizione all’estratto conto nel termine di cui all’art. 1832 c.c. e all’art. 119, comma 3, TUB comporta approvazione tacita delle operazioni nella loro realtà contabile, ma non preclude la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, né la censura della legittimità sostanziale dell’inclusione o esclusione di partite. Nel giudizio davanti all’Arbitro Bancario Finanziario l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c.; l’assenza di documentazione idonea a comprovare l’indebito addebito comporta il rigetto della domanda, non la sua inammissibilità per carattere consulenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente intestato alla propria ditta individuale, contesta le commissioni applicate dall’intermediario sugli estratti conto trimestrali, ritenendole indebite in quanto relative a operazioni asseritamente esenti da spese di registrazione. Dopo aver inviato reclamo e ricevuto risposta negativa, adisce l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il rimborso di euro 3.000,00, a fronte di un importo complessivamente asserito in euro 5.344,50.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della doglianza relativa alla mancata informativa su una convenzione riservata agli esercenti, perché nuova; deduce inoltre la genericità e non documentatezza della pretesa, che imporrebbe al Collegio un’inammissibile attività consulenziale. Nel merito sostiene la correttezza delle commissioni applicate sulle operazioni di pagamento ADUE e ADUE B2B, essendo esenti solo le operazioni di incasso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Accoglie quella sull’inammissibilità della doglianza relativa alla mancata informativa sulla convenzione, perché formulata per la prima volta in sede di ricorso: il reclamo riguardava solo le commissioni iscritte negli estratti conto e l’esame resta entro tale perimetro.
Respinge invece l’eccezione di carattere consulenziale. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi (Coll. di Bari n. 17998/2020 e n. 12260/2020), il ricorso è consulenziale quando si risolve in una generica verifica di correttezza dell’operato dell’intermediario. Nel caso concreto la questione investe piuttosto il tema di prova: la sufficienza dei documenti va valutata nel merito, non in sede di ammissibilità.
Passando al merito, il Collegio affronta l’eccezione di intempestività fondata sull’art. 1832 c.c. e sull’art. 119, comma 3, TUB. Richiamando l’orientamento maggioritario (Cass. n. 30000/2018, n. 23421/2016, n. 11626/2011, n. 11749/2006 e Cass. ord. 8913/2025), rileva che l’approvazione tacita copre la verità contabile e storica delle operazioni, ma non impedisce censure sulla validità giuridica degli addebiti. Poiché il ricorrente contesta proprio la non debenza delle commissioni, tutti gli estratti conto possono essere esaminati.
Nel merito delle singole voci, il Collegio verifica il foglio informativo n. 230/243 e il documento di sintesi: risultano esenti solo le operazioni di incasso, mentre per gli addebiti è prevista una commissione di euro 0,50 per ADUE e euro 0,40 per ADUE B2B, corrispondente a quella applicata. Nessun profilo di illegittimità emerge su tali voci. Quanto alle spese di registrazione di euro 1,50 per operazione, il costo è previsto dal documento di sintesi e si applica a tutte le operazioni eccetto quelle elencate nell’allegato. Tuttavia la documentazione prodotta, incompleta, non consente di verificare la fondatezza della contestazione: il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1832 c.c. – Approvazione del conto
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela