Trasporto disabili verso centri diurni: obbligo dell’ASL e risarcimento del gestore (TAR Puglia n. 152 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Puglia il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili verso i centri diurni socio-educativi e riabilitativi ex art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007 spetta all’ASL competente per territorio, in forza dell’art. 46 della L.R. n. 4/2010, e non alla struttura che gestisce il centro. La nota con cui l’ASL riscontra la diffida della struttura e subordina la presa in carico del servizio a una futura ed incerta gara, o all’eventuale costituzione di una società in house, mantenendo in essere un affidamento scaduto, ha natura provvedimentale e integra una proroga sine die dell’affidamento. Tale condotta è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, violazione del Protocollo d’intesa del 30.6.2011, eccesso e sviamento di potere. La proroga sine die genera un danno risarcibile pari al costo del servizio, con interessi legali, a carico in solido di ASL e Regione, sussistendo anche l’elemento soggettivo per la grave negligenza.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un centro diurno socio-educativo e riabilitativo, autorizzato, accreditato e contrattualizzato ex art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007, nel cui ambito assiste utenti diversamente abili. Per anni l’ASL ha onerato la struttura di eseguire il trasporto dei pazienti verso il centro, benché il servizio spettasse all’Azienda sanitaria in base all’art. 46 della L.R. n. 4/2010 e al Protocollo d’intesa del 2011 tra Regione e ANCI.
Dopo una gara del 2019 che aveva escluso dall’oggetto proprio il trasporto verso i centri diurni ex art. 60, la ricorrente sottoscriveva il 31 agosto 2020 un contratto annuale, definito dall’ASL stessa “soluzione-ponte”, a tariffa ritenuta antieconomica. Alla scadenza la struttura continuava a garantire il servizio per non pregiudicare i propri utenti. Dopo la sentenza del Cons. Stato Sez. III n. 860/2022, che confermava la competenza dell’ASL, la ricorrente diffidava l’Azienda; questa rispondeva con la nota prot. n. 64402 del 16.05.2022, impugnata innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda investe un provvedimento relativo a un pubblico servizio e il sindacato sull’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Anche la domanda risarcitoria attiene al rapporto concessorio. Il criterio discretivo resta quello della spendita di poteri autoritativi, a prescindere dalla forma dell’atto, secondo l’insegnamento di Cass. civ. Sez. Un. n. 28053 del 2018 e di Corte cost. n. 204/2004.
È infondata anche l’eccezione di inammissibilità. La nota impugnata ha natura provvedimentale: comporta un arresto procedimentale nella presa in carico del servizio e si sostanzia in una proroga sine die dell’affidamento in corso, coartando la ricorrente a svolgerlo in condizioni antieconomiche, senza poter interrompere un trasporto essenziale per i disabili.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ravvisa i vizi di illogicità dell’azione amministrativa, violazione del Protocollo d’intesa, eccesso e sviamento di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di tipicità e degli artt. 32 e 97 Cost. L’argomento dell’esclusione del servizio dai LEA è irrilevante: l’art. 46 della L.R. n. 4/2010 resta norma valida ed efficace, come riconosciuto dal Ministero della Salute, non potendo ritenersi abrogata dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Fondata è pure la domanda risarcitoria. La proroga oltre il termine annuale genera un danno risarcibile pari al costo del servizio, da documentare e da calcolare valorizzando la relazione del commissario ad acta, che ha indicato un costo pro capite/pro die di 13,15 euro, oltre interessi legali. Sussiste l’elemento soggettivo per la grave negligenza imputabile in solido ad ASL e Regione. La quantificazione avviene mediante accordo entro 90 giorni ex art. 34, comma 4, c.p.a.; in difetto è nominato commissario ad acta il Prefetto di Bari. Il TAR estromette l’ANCI, dispone l’invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e compensa le spese.
Nota della Redazione
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