Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lombardia n. 2419 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, dichiarata espressamente dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. In presenza di tale dichiarazione, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La natura in rito della decisione e le ragioni della stessa possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Provincia di Como aveva revocato il rinnovo dell’autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali, rilasciato ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili. La Provincia di Como si costituiva in giudizio, contestando le censure e insistendo per il rigetto del ricorso. In sede cautelare, la domanda veniva respinta.
In prossimità dell’udienza di merito, la difesa della Provincia eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, documentando la pressoché totale esecuzione delle disposizioni impartite con il provvedimento impugnato. La società ricorrente confermava di aver ottemperato agli obblighi imposti e conveniva sulla attuale inesistenza dei presupposti di concretezza e attualità dell’interesse originariamente azionato, istando per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che, per univoca giurisprudenza richiamata nella pronuncia — tra cui Cons. Stato, VII, 30.08.2022, n. 7553 e TAR Lombardia, V, 12.02.2024, n. 355 — la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione vincola il giudice, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella della parte medesima.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Collegio ha rilevato che l’esponente aveva espressamente riconosciuto, nell’ultima memoria, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo dato corso alle prescrizioni e al ripristino delle condizioni dell’area. Tale riconoscimento integrava il difetto di interesse alla decisione previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, senza esaminare il merito delle censure, e ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della natura in rito della decisione e delle ragioni della stessa.
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Nota della Redazione
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