Traduzione degli atti e presupposto della difficoltà linguistica dell’imputato straniero (Cass. pen. Sez. VII n. 37911 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 143 cod. proc. pen. non impone la nomina indiscriminata di un interprete allo straniero in quanto tale, ma attribuisce all’imputato la libertà di richiedere l’assistenza linguistica, riservando all’autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità. L’obbligo di tradurre gli atti fondamentali non è conseguenza automatica della condizione di straniero: esso presuppone una richiesta dell’interessato ovvero elementi concreti e oggettivi dai quali desumere l’incapacità di comprendere la lingua italiana. In difetto di tale presupposto, non sussiste alcun obbligo di disporre d’ufficio la traduzione. Il vizio di violazione di legge non è configurabile quando il ricorso contrapponga alla motivazione del giudice di merito una valutazione soggettiva, sollecitando una rivalutazione di fatto preclusa in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 novembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L’imputato, straniero, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la necessità di tradurre gli atti del procedimento, comprese le sentenze di primo e secondo grado, fondandosi sulla presunzione di conoscenza della lingua italiana ricavata dalla qualifica di imprenditore e dalla nomina di un difensore di fiducia.
La difesa ha invocato la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo che l’omissione avrebbe leso il diritto di difesa e il principio di uguaglianza, poiché l’imputato alloglotta non sarebbe stato posto in condizione di comprendere appieno le accuse e le decisioni a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Il motivo riproponeva una questione già esaminata e rigettata dalla Corte di appello con motivazione logica, coerente e immune da censure. Il giudice di merito aveva rilevato che l’imputato, nel corso dell’intero procedimento, non aveva mai dichiarato di non conoscere o di non comprendere la lingua italiana: presupposto indefettibile per l’attivazione delle garanzie dell’art. 143 cod. proc. pen.
Il ragionamento si allinea al consolidato orientamento di legittimità richiamato nella stessa sentenza impugnata, secondo cui la norma non prevede l’obbligo indiscriminato della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere tale assistenza, attribuendo all’autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità (Sez. II n. 17327 del 20.01.2023; Sez. II n. 30379 del 19.06.2018).
In assenza di una specifica dichiarazione dell’interessato o di elementi concreti e oggettivi dai quali desumere l’incapacità di comprendere la lingua italiana, non sussiste alcun obbligo di disporre d’ufficio la traduzione. Il diritto all’assistenza dell’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali non è una conseguenza automatica della condizione di straniero, ma una garanzia attivabile su richiesta dell’imputato o quando emerga una sua effettiva e comprovata difficoltà linguistica.
Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto di aver mai avanzato tale richiesta, né aveva indicato specifici atti o momenti procedurali dai quali sarebbe emersa la sua incapacità di comprensione. Le censure si risolvevano in una doglianza astratta e generica, in contrasto con il dato fattuale accertato dai giudici di merito. I precedenti richiamati dalla difesa (Sez. VI n. 30143 del 07.07.2021; Sez. II n. 32057 del 21.06.2017) sono stati giudicati non pertinenti, poiché concernono le conseguenze della mancata traduzione quando l’obbligo sia già sorto, e non il presupposto — qui mancante — che lo fa sorgere.
Il ricorso non ha dunque individuato un vizio di violazione di legge, ma ha contrapposto la propria valutazione a quella congrua del giudice di appello, sollecitando una rivalutazione preclusa in sede di legittimità. All’esito consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in dispositivo.
Nota della Redazione
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