La legittima difesa richiede un pericolo attuale, non un confronto prestabilito (Cass. pen. Sez. I n. 32091 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della scriminante della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo deve essere compiuto con giudizio ex ante, calato nelle specifiche e concrete circostanze percepite dall’agente al momento del fatto, secondo una valutazione relativa e non astratta, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. In tema di legittima difesa putativa, l’errore scusabile deve trovare giustificazione in una situazione concreta e obiettiva che, seppure malamente rappresentata, abbia indotto l’agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Non ricorre la scriminante quando l’agente, pur consapevole di un incontro preannunciato e minaccioso, si faccia trovare armato accettando il confronto, senza attivare condotte alternative meno lesive, quali l’allontanamento o l’allertamento delle forze dell’ordine.

Il Fatto

Con ordinanza del 12/02/2026, il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP nei confronti dell’indagato per il reato di tentato omicidio, nonché per i reati di detenzione e porto illegale di armi. L’uomo aveva esploso un colpo di pistola contro la vittima, attingendola alla coscia, all’interno della propria concessionaria. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. per l’esclusione della legittima difesa, anche putativa, e dell’eccesso colposo, nonché vizi motivazionali in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. In relazione al primo motivo, ha escluso che sussistesse il requisito dell’attualità del pericolo, valorizzando la ricostruzione del Tribunale basata sulle immagini di videosorveglianza. La vittima era giunta da sola e disarmata, con le mani visibili, mentre l’indagato era armato e in compagnia di altre persone. Il Tribunale ha sottolineato che il sopraggiungere di un’altra persona, che si armava prelevando una pistola dal cofano di un’auto, era temporalmente successivo all’esplosione del colpo, circostanza che escludeva una minaccia armata già in atto al momento dello sparo.

La Corte ha poi respinto la censura di travisamento della prova, ricordando che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito. Il travisamento è deducibile solo se il ricorrente dimostri di aver rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali sarebbe potuto emergere il vizio, allegando indicazioni processuali autosufficienti. Nel caso di specie, le dichiarazioni richiamate dalla difesa non supportavano l’assunto che l’arma fosse stata puntata prima dello sparo.

La Corte ha altresì condiviso l’apprezzamento del Tribunale sulla condotta antecedente dell’indagato, il quale, pur consapevole delle minacce e dell’incontro preannunciato, si era fatto trovare armato, accettando il confronto. Tale comportamento è stato ritenuto incompatibile con una situazione di difesa necessitata, deponendo per una disponibilità allo scontro. La reazione non era necessaria, potendo l’agente allontanarsi o contattare le autorità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato esaustiva la motivazione del Tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondata sulla personalità dell’indagato, sui precedenti penali anche specifici e sulla facilità di procurarsi armi tramite canali illeciti. Il giudizio di inadeguatezza delle misure gradate è stato correttamente ancorato alla scarsa affidabilità dell’indagato, desunta da precedenti violazioni di misure di prevenzione. La Corte ha infine rilevato che l’originaria necessità della custodia cautelare era venuta meno per l’intervenuta concessione degli arresti domiciliari. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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