Verifica di regolarità dei tributi locali e divieto di prosecuzione dell’attività commerciale (TAR Calabria n. 434 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare comunale che subordina il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze per attività commerciali alla regolarità del pagamento dei tributi locali, adottata ai sensi dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019, non ha natura sanzionatoria. Essa introduce un requisito di accesso e di mantenimento dell’attività, espressione di una coazione indiretta all’adempimento. Ne consegue che la verifica della posizione fiscale del richiedente prescinde dalla valutazione dell’elemento soggettivo e della disponibilità del debitore a regolarizzare. Il provvedimento inibitorio che ne deriva è espressione di potere vincolato, non richiede una motivazione analitica sulle ragioni di rigetto delle osservazioni partecipative ed è autonomo rispetto alle vicende del rapporto tributario, devolute al giudice tributario.
Il Fatto
Una società presenta al Comune una SCIA per l’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il responsabile del SUAP, sulla base di una comunicazione dell’ufficio tributi che segnala l’irregolarità nei pagamenti locali, avvia il procedimento inibitorio. La società rappresenta la propria disponibilità a estinguere il debito, chiede la rateizzazione, versa un acconto e manifesta l’intenzione di avvalersi del ravvedimento operoso e della dilazione presso l’agente della riscossione. Il Comune intima comunque il divieto di prosecuzione dell’attività.
La società impugna il provvedimento e, in via derivata, il regolamento comunale che ne costituisce il presupposto, lamentando l’automatismo sanzionatorio, il difetto di contraddittorio e la lesione della libertà di iniziativa economica. L’istanza cautelare è rigettata. La causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente le censure, ritenendole infondate. Il punto di partenza è la qualificazione dell’istituto: la difesa della ricorrente assimila la verifica di regolarità tributaria a una fattispecie sanzionatoria, con le conseguenze che ne derivano sul piano del contraddittorio. Il Tribunale respinge l’equazione richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 14049 del 2022, secondo cui la ratio della disposizione consiste nel contrasto all’evasione locale mediante una forma di coazione indiretta, e non nella comminatoria di una misura afflittiva collegata all’inadempimento di una specifica obbligazione.
Le disposizioni regolamentari contestate non risultano eccentriche rispetto alla norma primaria, cui si conformano. La legge statale faculta il Comune a subordinare rilascio, rinnovo e permanenza alla regolarità dei pagamenti senza imporre limiti minimi né procedure. Il regolamento si limita a quantificare la soglia di irregolarità, a distinguere la posizione di chi richiede per la prima volta l’autorizzazione da chi ne era già titolare, prevedendo per il secondo un termine di regolarizzazione, e a disciplinare l’attestato di regolarità.
Nel caso concreto non è contestato che, all’atto della presentazione della SCIA, sussistesse un significativo debito tributario. La posizione era dunque irregolare. La mera manifestazione di volontà di adempiere mediante rateizzazione, non seguita da atti concreti, resta una dichiarazione di intenti e non elimina l’irregolarità. Quanto al periodo emergenziale, la sospensione dei termini di versamento non impedisce l’operatività dello strumento.
Le doglianze di incostituzionalità sono dichiarate manifestamente infondate. La disposizione non viola l’art. 23 Cost., non introducendo nuove prestazioni patrimoniali; non lede gli artt. 24 e 111 Cost., residuando la tutela davanti al giudice tributario per gli atti impositivi e davanti al giudice amministrativo per i profili di illegittimità del diniego; non comprime l’art. 41 Cost., ma rafforza la libertà di iniziativa economica impedendo che il mercato sia alterato da operatori che si avvantaggiano del mancato pagamento dei tributi.
Sul contraddittorio, il Collegio rileva che la partecipazione è stata assicurata con l’assegnazione di un termine di trenta giorni. Il provvedimento finale dà atto della comunicazione e della mancata regolarizzazione, motivazione sufficiente in ragione della natura vincolata dell’atto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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