Opere edilizie da valutare unitariamente: legittima l’ordinanza di demolizione (C.G.A.R.S. n. 385 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di interventi edilizi, il giudizio sulla loro incidenza sull’assetto del territorio va condotto in modo globale e non atomistico, poiché la considerazione frazionata dei singoli manufatti non consente di coglierne l’impatto effettivo complessivo. Le opere in muratura dotate di propria consistenza strutturale e volumetrica — fabbricato, veranda, cisterna, vano seminterrato, recinzione — richiedono permesso di costruire e sono abusive se realizzate in assenza di titolo, anche nel regime antecedente alla l.r. n. 16/2016, che ha recepito il d.P.R. n. 380/2001. L’omessa indicazione della data di realizzazione delle opere non inficia l’ordinanza di demolizione, quando la necessità del titolo discenda dalle caratteristiche intrinseche dei manufatti. La dicitura “Ufficio tecnico” in epigrafe non determina incompetenza dell’organo, se il provvedimento è sottoscritto dal responsabile del settore funzionale competente in materia edilizia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune e la relazione di sopralluogo del tecnico comunale. Le opere contestate comprendevano un fabbricato per civile abitazione, una veranda in cemento armato, un piano sottotetto, una cisterna idrica in muratura, un vano seminterrato adibito a ripostiglio e la recinzione muraria del lotto.
Il ricorrente deduceva l’inesistenza dell’ufficio che aveva emanato il provvedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata indicazione della data di realizzazione e l’assenza di necessità del titolo edilizio per alcune opere. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, ribadendo i motivi assorbiti in primo grado e censurando la sentenza per motivazione apparente e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, rileva che il TAR non ha omesso l’esame dei motivi, ma li ha qualificati espressamente non rilevanti dopo aver accertato il carattere unitariamente abusivo delle opere. La questione viene quindi riesaminata nel merito e si palesa infondata.
Il vizio di incompetenza è escluso dall’esito dell’istruttoria disposta dalla Sezione. Il Comune ha documentato che, all’epoca dell’ordinanza, era stata istituita una nuova struttura organizzativa con cinque settori funzionali, tra cui quello competente in materia di edilizia privata. L’ordinanza risulta sottoscritta dal responsabile di quel settore, mentre la dicitura “Ufficio tecnico” in epigrafe è mera aggiunta: il provvedimento è stato adottato dall’ufficio competente.
Anche il difetto di istruttoria e di motivazione è escluso. L’ordinanza si fonda sulla relazione di sopralluogo, che descrive opere in muratura con propria consistenza e volumetria. Si tratta di interventi che necessitavano di permesso di costruire e che sono pertanto abusivi e soggetti a ingiunzione di demolizione. Irrilevante è la mancata indicazione della data di realizzazione: le caratteristiche strutturali imponevano il titolo anche nel regime anteriore al 2016.
Quanto alla motivazione apparente, la sentenza di primo grado ha dato conto del carattere complessivamente abusivo delle opere, con la conseguente impossibilità di distinguere tra manufatti autorizzabili e manufatti liberi. Il Collegio aggiunge che l’appellante non ha mai allegato alcun titolo edilizio relativo alle opere ingiunte.
Sul travisamento dei fatti, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la pluralità di interventi va valutata con un apprezzamento globale, non frazionato. Nel caso concreto gli interventi costituiscono un complesso unitario realizzato in assenza di titolo, quando per natura, struttura e volumetria il titolo era necessario. L’appello è quindi respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione degli appellati.
Nota della Redazione
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