Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1900 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, quando non risulti allegata prova dell’adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità è liquidata negli interessi legali, con tetto massimo del 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Il titolo aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna dell’amministrazione all’erogazione.
Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata all’amministrazione il 18.6.2025 per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine di 120 giorni. Ha chiesto l’accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’amministrazione si è costituita resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, sia quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. in materia di ottemperanza, sia quelli degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Ha poi accertato che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal d.P.c.m. 28.11.2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda.
Il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario attivarsi per rendere possibile il pagamento.
Quanto all’astreinte, la domanda è stata accolta nei termini indicati. La penalità è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento, anche tardivo. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amm., richiamando la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e la n. 7/2019. Le spese sono liquidate in € 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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