Truffa aggravata dal credito d’imposta fittizio e motivazione rafforzata nel riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 17627 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di un credito d’imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, integra il reato di truffa aggravata ex artt. 640 e 640-bis cod. pen. in forma consumata, il cui momento consumativo va individuato in una fase successiva alla semplice stipulazione del contratto di appalto. In tema di misure cautelari personali, il giudice dell’impugnazione che riformi in senso sfavorevole all’indagato una decisione di rigetto è tenuto a una motivazione rafforzata, che si confronti criticamente con gli argomenti del provvedimento riformato e offra una forza persuasiva superiore, pur senza richiedere la dimostrazione della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello del Pubblico Ministero e applicava all’indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività d’impresa e di rivestire uffici direttivi, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 640 e 640-bis cod. pen. e all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. L’accusa riguardava un meccanismo fraudolento in danno dello Stato, realizzato mediante l’emissione di fatture per lavori edili solo in parte eseguiti, la formazione di crediti d’imposta fittizi per il Bonus Facciate e la successiva cessione o compensazione degli stessi. Il Giudice per le indagini preliminari aveva invece rigettato la richiesta cautelare, escludendo il pericolo di reiterazione. Avverso l’ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo cinque motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rigettando le censure concernenti la gravità indiziaria. Ha preliminarmente ricordato che, in materia di misure cautelari, il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento dell’attendibilità delle fonti, ma solo la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. I primi tre motivi, sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorio, sono stati ritenuti inammissibili e comunque infondati, risultando il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in ordine al carattere totale o parziale fittizietà dei lavori.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato le informazioni provvisorie delle Sezioni Unite del 26/02/2026 in materia di Superbonus 110%, affermando che la creazione di un credito d’imposta fittizio mediante fatture per operazioni inesistenti integra la truffa aggravata consumata. Con riferimento specifico al Bonus Facciate, la Corte ha precisato che l’opzione per lo sconto in fattura può riguardare solo i lavori già eseguiti, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2021 e dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano valorizzato l’ingente volume di fatture emesse a ridosso del 31 dicembre 2021 e la brusca interruzione dei lavori dall’anno 2022, quale indice della consapevole accettazione di un numero oggettivamente non eseguibile di contratti.

In ordine al delitto tributario di indebita compensazione, la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale che distingueva tra crediti derivanti da lavori regolarmente eseguiti e crediti fittizi, individuando la consumazione del reato nel momento di presentazione del modello F24 contenente crediti inesistenti o non spettanti.

Con specifico riferimento al pericolo di reiterazione, la Corte ha affrontato il tema della motivazione rafforzata richiesta in caso di ribaltamento in senso sfavorevole della decisione di rigetto. Dopo aver ricostruito il contrasto giurisprudenziale, ha aderito all’orientamento che impone un irrigidimento dell’onere motivazionale, pur senza richiedere la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio dell’insostenibilità della decisione riformata. La motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa da quella ritenuta dal primo giudice, con un apparato giustificativo di forza persuasiva superiore. Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente superato le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, valorizzando la recente monetizzazione dei crediti fiscali e le modalità seriali dell’azione delittuosa. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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