Attenuanti generiche e pena: diniego motivato solo sugli elementi decisivi (Cass. pen. Sez. VII n. 24424 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito non è tenuto, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Non è censurabile in cassazione il diniego della sospensione condizionale se l’imputato non ne abbia fatto richiesta nel giudizio di merito. Il diniego di una pena sostitutiva può fondarsi sui soli precedenti penali, purché valutati con motivazione specifica.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con violazione di legge e vizio di motivazione; l’eccessività della pena irrogata; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara manifestamente infondato. I giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel diniego delle attenuanti generiche, consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri. Nel caso concreto la motivazione risulta esente da evidenti illogicità, avendo i giudici di appello rilevato che dalla dinamica del fatto non emergeva alcun elemento di segno positivo.

Quanto al secondo motivo, concernente l’eccessività della pena, la Corte richiama l’indirizzo consolidato: la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

La Corte precisa inoltre che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quando viene irrogata una pena al di sotto della media edittale. Tale media deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo e aggiungendo il risultato al minimo.

Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. In tema di sospensione condizionale, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio in presenza delle condizioni, l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione qualora, come nel caso di specie, non ne abbia fatto richiesta nel giudizio di merito. Quanto alla sostituzione della pena detentiva, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego, applicando il principio secondo cui il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali, purché da essi emergano, con motivazione specifica, elementi negativi in ordine alla prognosi rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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