Truffa all’ATM e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Roma n. 751 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento presso sportello ATM, la colpa grave dell’utente che, dopo aver completato il prelievo, reinserisca la carta e digiti il PIN su invito di un terzo sconosciuto non è idonea ad assorbire integralmente il nesso di causalità. Essa concorre con il mancato adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi di custodia e di sicurezza dell’area destinata ai prelievi e dello sportello medesimo. Ove l’intermediario non provi di aver adottato procedure idonee a prevenire la manomissione dell’ATM, la sua condotta negligente concorre con quella del cliente e giustifica la liquidazione equitativa di un rimborso parziale.
Il Fatto
Il ricorrente si recava presso un ATM dell’intermediario per un prelievo di euro 500,00. Il primo tentativo non andava a buon fine per banconote insufficienti; il prelievo veniva poi eseguito regolarmente. Mentre usciva, un terzo sconosciuto gli segnalava la presenza di banconote incastrate nello sportello centrale e lo invitava a compiere una nuova operazione per “sbloccarle”, guardandolo digitare il PIN. Dopo vari tentativi inutili, il ricorrente si allontanava per bloccare la carta e si accorgeva della sottrazione di euro 1.500,00.
Il ricorrente chiedeva il rimborso integrale della somma, qualificando la vicenda come truffa nota come espediente della banconota. L’intermediario resisteva, sostenendo che la carta era stata di fatto consegnata con la collaborazione del cliente e che l’operazione era stata correttamente autenticata, registrata e contabilizzata, con invio tempestivo di sms.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, richiamando il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della PSD 2. L’art. 12, comma 3 del decreto limita a euro 50 la perdita dell’utente per operazioni non autorizzate, salvo che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave agli obblighi dell’art. 7; il comma successivo pone a carico dell’utente tutte le perdite in caso di frode o colpa grave.
Sul piano probatorio, l’art. 10, comma 1 del medesimo decreto impone al prestatore di servizi di pagamento di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito malfunzionamenti. Il comma secondo precisa che il mero utilizzo dello strumento registrato non basta a dimostrare l’autorizzazione dell’operazione né la frode o la colpa grave dell’utente.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene raggiunta la prova dell’autenticazione a doppio fattore, valorizzando i codici del giornale di fondo dell’ATM, secondo l’orientamento espresso dal Collegio di Roma, decisione n. 9924 del 2021. Ritiene però che la condotta del ricorrente, che ha reinserito la carta e digitato il PIN su invito del terzo, integri profili di colpa grave.
Il Collegio rileva tuttavia la presenza di terzi malintenzionati indisturbati nei pressi dell’area ATM, con violazione dell’obbligo dell’intermediario di custodire le aree di sua pertinenza, e la possibile manomissione dello sportello mediante la tecnica del lebanese loop. Richiamando la diligenza professionale del c.d. accorto banchiere (Cass. civ. n. 806/2016), il Collegio afferma che la banca che non provi di aver correttamente adempiuto gli obblighi di custodia risponde della propria condotta negligente.
La colpa grave del cliente non assorbe quindi il nesso causale, ma concorre con esso (Coll. Milano, dec. n. 2892/2021; Collegio di Roma, decisione n. 6573/2024). Il Collegio liquida pertanto in via equitativa un rimborso parziale di euro 750,00, accogliendo il ricorso solo in parte, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata dal ricorrente.
Nota della Redazione
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