Segnalazioni in CRIF alla persona giuridica (ABF Collegio di Napoli n. 420 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di preventiva informazione previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dal Codice di condotta per i sistemi informativi creditizi è limitato alle persone fisiche che rivestono la qualità di consumatori e non si estende alle persone giuridiche. Il diverso trattamento si fonda sulla natura speciale della disciplina consumeristica, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva verso i soggetti imprenditoriali, e sul quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, che esclude le persone giuridiche dalle tutele rafforzate previste per le persone fisiche. Ne consegue che, verso una società, l’eventuale omissione del preavviso non incide sulla legittimità formale della segnalazione e può rilevare al più ai fini di una domanda risarcitoria. Le informazioni negative relative a ritardi successivamente regolarizzati restano conservabili, ai sensi dell’art. 7 del Codice di condotta, fino a ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione, in caso di ritardi superiori a due rate o mesi.

Il Fatto

La società ricorrente, insoddisfatta degli esiti del reclamo, contesta davanti all’Arbitro la legittimità di alcune segnalazioni effettuate dall’intermediario presso il sistema di informazioni creditizie CRIF, con riferimento a due contratti di mutuo stipulati nel 2020 ed estinti anticipatamente nel maggio 2024. La ricorrente deduce che, a fronte di ritardi nei pagamenti inizialmente regolarizzati, l’intermediario avrebbe proceduto a ulteriori segnalazioni negative senza l’invio di un nuovo preavviso di iscrizione, e ne chiede la cancellazione.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza con il reclamo e per genericità della domanda. Nel merito sostiene la legittimità delle segnalazioni: i rapporti erano caratterizzati da reiterati ritardi, il preavviso era stato inviato e ricevuto in occasione della prima segnalazione, per le persone giuridiche non sussiste obbligo normativo di preavviso e, alla data della visura CRIF prodotta, i termini di conservazione erano ancora pendenti.

La motivazione del Collegio

Dalla documentazione emerge che i rapporti di finanziamento sono stati interessati da plurimi ritardi nei pagamenti, mai contestati dalla ricorrente sotto il profilo sostanziale. Le posizioni risultano regolarizzate solo nel febbraio/marzo 2024, mentre la visura CRIF prodotta è aggiornata al 31 maggio 2024.

Il Collegio richiama l’art. 7 del Codice di condotta, che consente la conservazione delle informazioni negative relative a ritardi successivamente regolarizzati fino a ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione, in caso di ritardi superiori a due rate o mesi. Alla data della visura e della proposizione del ricorso il termine massimo di conservazione non era dunque decorso, con conseguente insussistenza dei presupposti per la cancellazione.

Il Collegio ribadisce il costante orientamento secondo cui la cancellazione non può essere disposta quando i dati risultino veritieri, aggiornati e legittimamente conservati nei limiti temporali previsti dalla normativa di settore.

Quanto alla contestazione sulla mancanza del preavviso, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 4140/2015, che ha precisato come l’obbligo di preventiva informazione ex art. 125, comma 3, TUB e Codice di condotta sia limitato alle persone fisiche consumatrici e non si estenda alle persone giuridiche. Il diverso trattamento trova fondamento nella natura speciale della disciplina consumeristica, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva verso i soggetti imprenditoriali, e nel quadro della protezione dei dati personali, che esclude le persone giuridiche dalle tutele rafforzate (Considerando n. 14 GDPR). Verso una società, pertanto, l’eventuale omissione del preavviso non incide sulla legittimità formale della segnalazione, potendo rilevare al più ai fini di una domanda risarcitoria, non proposta. Il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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