Responsabilità del cliente per colpa grave in truffa chat con autorizzazione SCA (ABF Collegio di Bologna n. 1405 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, è onere dell’intermediario provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Quando però l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità della direttiva. In tal caso rileva la condotta del cliente: chi dà seguito alle istruzioni di un interlocutore fraudolento, comunicando i dati della carta e confermando le operazioni tramite notifiche push, incorre in una colpa grave, trattandosi di schema truffaldino ampiamente noto. La presenza di indici di anomalia ex art. 8 DM n. 112/2007 non muta l’esito quando l’intermediario abbia già rimborsato le operazioni successive, riconoscendo così la propria responsabilità concorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente on line e di una carta di credito emessa dall’intermediario, pubblica un annuncio di vendita di un elettrodomestico su una piattaforma. Un presunto acquirente lo contatta chiedendo un video e, dopo averlo visionato, comunica di aver già pagato con carta e di necessitare di una conferma della vendita. Seguono ulteriori contatti, attribuiti a un “supporto tecnico”, che inducono il ricorrente a comunicare i dati della carta e a confermare, tramite l’app della banca, alcune operazioni.

Il ricorrente disconosce cinque addebiti per complessivi 3.808,76 euro, chiede il blocco della carta e presenta denuncia alla Polizia Postale. L’intermediario eccepisce che due operazioni sono già state rimborsate e che le tre residuene sono state autenticate con le credenziali personali del cliente tramite SCA e protocollo 3D Secure. Nelle repliche il ricorrente riduce la richiesta a 3.524,00 euro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile alle operazioni contestate, collocandole sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010 novellato dal d.lgs. n. 218/2017. Da tale disciplina deriva, in linea generale, un onere probatorio a carico dell’intermediario, chiamato a dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione.

Tale regola viene però coordinata con l’orientamento consolidato dei Collegi ABF: se l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa va considerata autorizzata e non soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Nella specie i LOG prodotti dall’intermediario documentano l’uso della password, necessaria per l’accesso all’app, e l’invio delle notifiche push relative alle operazioni autorizzate. L’indagine si sposta quindi sulla condotta di chi ha eseguito il pagamento.

Il Collegio ravvisa una colpa grave del cliente. Lo schema di truffa subito rientra tra quelli più diffusi, che un cliente di normale avvedutezza e prudenza deve saper riconoscere: l’interlocutore induce il titolare dello strumento di pagamento, con diverse modalità di comunicazione, a comunicare le proprie credenziali o a inserirle su piattaforme informatiche, adducendo falsamente esigenze di verifica o di sicurezza. Richiamata sul punto la precedente pronuncia ABF Bologna n. 3082/2025, il Collegio esclude che la condotta del ricorrente possa essere scusata.

Quanto agli indici di anomalia previsti dall’art. 8 DM n. 112/2007 — nella specie tre richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle ventiquattro ore presso un medesimo punto vendita — il Collegio osserva che la responsabilità concorrente della banca è già stata considerata dall’intermediario, che ha rimborsato le ultime due operazioni. Ciò non sposta la conclusione sul residuo.

In chiave di corrette relazioni con la clientela, il Collegio rivolge infine un invito all’intermediario per il futuro: non ricorrere a risponditori automatici e mettere a disposizione personale umano, per garantire un’assistenza più effettiva e trasparente. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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