Recesso dal conto corrente: preavviso dovuto e risarcibilità delle spese legali (ABF Collegio di Palermo n. 2221 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti bancari a tempo indeterminato il diritto di recesso spetta a entrambe le parti e la banca può esercitarlo ad nutum, senza obbligo di esplicitare i motivi ai sensi dell’art. 1373 c.c., purché rispetti la forma e il termine di preavviso stabiliti dal contratto. L’omesso preavviso rende l’esercizio del recesso inesatto e può fondare la responsabilità dell’intermediario, senza peraltro incidere sulla validità ed efficacia del recesso stesso. Il risarcimento è dovuto solo per i pregiudizi che l’omesso preavviso ha causato: le spese sostenute per effetto del recesso in sé, e che sarebbero state affrontate anche con il preavviso, non sono risarcibili. Il danno non patrimoniale non può conseguire a una lesione di un interesse meramente patrimoniale e i disagi della vita quotidiana non integrano un diritto inviolabile della persona.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente in pensione dell’intermediario, era titolare dal 1979 di un conto corrente cui erano collegati carte, applicazione di home banking e una polizza. L’11 dicembre 2024 constatava improvvisamente il blocco degli strumenti di pagamento e dell’applicazione, apprendendo poi che la banca aveva avviato l’iter di chiusura d’ufficio del rapporto senza alcuna comunicazione preventiva.

Dopo due reclami, riscontrati dall’intermediario richiamando la facoltà di recedere senza motivazione ex art. 1845 c.c., il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo la motivazione del recesso e il risarcimento di € 25.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali. La banca eccepiva la legittimità formale del recesso e l’assenza di prova del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina del recesso determinativo nei contratti di durata a tempo indeterminato. Gli artt. 1833, 1845 e 1855 c.c. riconoscono il diritto potestativo di recesso e impongono il preavviso, funzionale a consentire al cliente di reperire un’alternativa contrattuale. Le condizioni generali del contratto prevedevano, per il recesso della banca, un preavviso scritto di sessanta giorni, salvo giustificato motivo.

Dagli atti emerge che il ricorrente non ha ricevuto alcun preavviso: ha scoperto la chiusura solo gradualmente, dal blocco degli strumenti, e la missiva richiamata dalla banca non è stata versata in atti. Nel riscontro al reclamo il recesso risulta comunicato dopo l’avvenuto blocco e senza preavviso. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF (Collegio di Torino, decisione n. 0013108 del 19/12/2024): il recesso ad nutum è legittimo senza obbligo di motivazione, ma deve rispettare forma e termine. L’omesso preavviso rende l’esercizio inesatto, senza incidere su validità ed efficacia, e può essere fonte di responsabilità.

Quanto ai danni patrimoniali, il Collegio esamina analiticamente le voci. Le spese di consulenza medica (€ 300,00) e quelle di apertura del nuovo conto (€ 500,00) non sono in nesso causale con l’omesso preavviso: le prime trovano nello scioglimento solo una mera occasione, le seconde sarebbero state sostenute anche con il preavviso. Identica conclusione per la perdita delle condizioni agevolate (€ 14.000,00), conseguenza del recesso e non evitabile con il preavviso. Sono invece risarcibili le spese di consulenza legale di € 150,00, provate da fattura.

Sul punto il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025: le spese legali sono danno emergente risarcibile, la domanda è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, il riconoscimento presuppone una condotta gravemente scorretta o dilatoria dell’intermediario. Nel caso la banca ha omesso il preavviso e ne ha negato la necessità nei riscontri: la difesa tecnica è giustificata.

Il danno non patrimoniale è respinto. L’inadempimento ha leso un diritto patrimoniale e, secondo Cass., sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972, il pregiudizio non patrimoniale presuppone la lesione diretta di un interesse della persona. Disagi, ansie e condizionamenti della vita quotidiana non integrano un diritto inviolabile. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso, dispone il pagamento di € 150,00 e la refusione del contributo di € 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1833 c.c.

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