Cessione credito e segnalazioni Centrale Rischi insindacabile merito creditizio (ABF Collegio di Milano n. 4067 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sul merito creditizio è rimessa all’autonomia gestionale dell’intermediario e resta insindacabile da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario, come parimenti insindacabile è la scelta di cedere un proprio credito. Nelle trattative per la concessione o la rinegoziazione di un prestito le parti sono tenute al rispetto della buona fede e della correttezza, ma la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cod. civ. presuppone l’ingiustificata e repentina interruzione di trattative giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Non integra pertanto quella fattispecie la condotta dell’intermediario che non si sia impegnato a rinegoziare il credito, né abbia raggiunto un punto tale da fondare quel tipo di affidamento. Le segnalazioni pregIudizievoli in Centrale dei Rischi non sono illegittime se non se ne dimostra il carattere improprio.
Il Fatto
La società ricorrente rappresenta di avere gestito nel corso del 2025 una fase di tensione di liquidità, legata agli impegni finanziari per la produzione di un’opera cinematografica e al mancato apporto di un co-produttore estero. Sostiene di avere informato costantemente la banca e di avere ricevuto, via PEC, la disponibilità dell’intermediario a sottoporre agli organi deliberanti una proposta di definizione del debito entro febbraio 2026. Su questo orizzonte temporale la società avrebbe impostato le proprie iniziative, tra cui la cessione di un credito IVA il cui ricavato avrebbe dovuto costituire la prima tranche del rientro.
Secondo la ricorrente, la banca avrebbe invece ceduto il credito senza preavviso e senza una comunicazione chiara, tanto che la società cessionaria avrebbe segnalato a sofferenza la posizione della società e dei garanti personali. Da qui la domanda di accertare l’illegittimità della condotta e di ottenere la rettifica delle segnalazioni. L’intermediario replica che l’esposizione, garantita per l’80% dal Fondo di Garanzia e da fideiussioni, era rimasta immobilizzata nonostante solleciti e che la società non aveva mai formalizzato una proposta di rientro; la cessione era stata comunicata sia per posta sia tramite home banking, e nessuna sofferenza era stata classificata dalla banca.
La motivazione del Collegio
Il Collegio delimita la controversia alla censura sulla interruzione delle trattative e sulla cessione del credito, con il conseguente impatto delle segnalazioni in Centrale dei Rischi. La questione giuridica è ricondotta al perimetro dei poteri dell’Arbitro: la valutazione sul merito creditizio appartiene all’autonomia gestionale dell’intermediario e resta insindacabile anche per l’ABF; altrettanto vale per la scelta di cedere un proprio credito.
Il Collegio riconosce che nelle trattative dirette alla concessione o alla rinegoziazione di un prestito le parti sono comunque tenute alla buona fede e alla correttezza. Richiama quindi la fattispecie della responsabilità precontrattuale dell’art. 1337 cod. civ. e ne individua il presupposto: la ingiustificata e repentina interruzione di trattative arrivate a uno stadio idoneo a ingenerare nella controparte il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Su questo terreno la domanda non supera la prova. La società non offre elementi idonei a dimostrare che la banca si fosse impegnata a rinegoziare il credito, né che le trattative avessero raggiunto uno stadio tale da fondare quel tipo di affidamento. La manifestazione di disponibilità a sottoporre una proposta agli organi deliberanti resta, nella lettura del Collegio, un passaggio interlocutorio, non un vincolo negoziale.
Quanto alle segnalazioni, il Collegio rileva che non vi è prova della loro illegittimità. Le segnalazioni pregiudizievoli in Centrale Rischi risultano peraltro effettuate dall’intermediario cessionario, circostanza che indebolisce ulteriormente la censura rivolta alla banca cedente. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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